Art. 47 Assistenza tributaria 1. Gli onorari specifici sono determinati in funzione della complessita' dell'atto o documento predisposto come risulta dalla tabella 2 allegata al presente regolamento. 2. Gli onorari graduali, da cumulare con i suddetti onorari specifici, sono determinati in funzione del valore della pratica come risulta dalla tabella 3 allegata al presente regolamento. 3. Il valore della pratica e' determinato: a) per le dichiarazioni dei redditi propri: in base all'importo complessivo delle entrate lorde, dei ricavi e/o profitti che concorrono alla determinazione dei redditi o delle perdite dichiarate; b) per le dichiarazioni dei redditi di terzi: in base all'importo complessivo delle ritenute operate; c) per le dichiarazioni IVA: in base alla sommatoria dei valori imponibili, non imponibili ed esenti; d) per le dichiarazioni di successione, le dichiarazioni fiscali di ogni altra natura, le domande di contributi o di agevolazioni: in base al valore dichiarato dei beni, dei contributi o delle agevolazioni richiesti; e) per le certificazioni tributarie: in base ai valori determinati in conformita' alle lettere che precedono; f) per i ricorsi, appelli, memorie alle commissioni tributarie: in base all'importo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi che sarebbero dovuti sulla base dell'atto impugnato o in contestazione oppure dei quali e' richiesto il rimborso; g) per le comunicazioni, denunce, esposti, istanze, memorie, risposte a questionari indirizzati ad uffici finanziari: in analogia con i criteri previsti per gli atti sopra elencati. 4. Per la concreta determinazione degli onorari graduali si ha riguardo al concreto posizionamento all'interno degli scaglioni del valore della pratica ma anche, in particolar modo per i ricorsi, appelli e memorie alle commissioni tributarie, alla complessita' e originalita' di diritto o di merito della questione trattata.