Art. 47 
 
 
                        Assistenza tributaria 
 
  1.  Gli  onorari  specifici  sono  determinati  in  funzione  della
complessita' dell'atto o documento  predisposto  come  risulta  dalla
tabella 2 allegata al presente regolamento. 
  2. Gli  onorari  graduali,  da  cumulare  con  i  suddetti  onorari
specifici, sono determinati in funzione del valore della pratica come
risulta dalla tabella 3 allegata al presente regolamento. 
  3. Il valore della pratica e' determinato: 
    a) per le dichiarazioni dei redditi propri: in  base  all'importo
complessivo  delle  entrate  lorde,  dei  ricavi  e/o  profitti   che
concorrono  alla  determinazione  dei   redditi   o   delle   perdite
dichiarate; 
    b) per le dichiarazioni dei redditi di terzi: in base all'importo
complessivo delle ritenute operate; 
    c) per le dichiarazioni IVA: in base alla sommatoria  dei  valori
imponibili, non imponibili ed esenti; 
    d) per le dichiarazioni di successione, le dichiarazioni  fiscali
di ogni altra natura, le domande di contributi o di agevolazioni:  in
base  al  valore  dichiarato  dei  beni,  dei  contributi   o   delle
agevolazioni richiesti; 
    e)  per  le  certificazioni  tributarie:  in   base   ai   valori
determinati in conformita' alle lettere che precedono; 
    f) per i ricorsi, appelli, memorie alle  commissioni  tributarie:
in base  all'importo  delle  imposte,  tasse,  contributi,  sanzioni,
interessi che sarebbero dovuti sulla base dell'atto  impugnato  o  in
contestazione oppure dei quali e' richiesto il rimborso; 
    g) per le  comunicazioni,  denunce,  esposti,  istanze,  memorie,
risposte a questionari indirizzati ad uffici finanziari: in  analogia
con i criteri previsti per gli atti sopra elencati. 
  4. Per la concreta determinazione  degli  onorari  graduali  si  ha
riguardo al concreto posizionamento all'interno degli  scaglioni  del
valore della pratica ma anche, in  particolar  modo  per  i  ricorsi,
appelli e memorie alle commissioni tributarie,  alla  complessita'  e
originalita' di diritto o di merito della questione trattata.