Art. 48 Rappresentanza tributaria 1. Gli onorari graduali sono determinati in funzione del tempo impiegato e del valore della pratica come risulta dalla tabella 4 allegata al presente regolamento. I suddetti onorari sono stabiliti per ora o frazione di ora; gli onorari per i tempi di trasferimento, occorrenti per l'intervento, sono determinati applicando il compenso minimo per non piu' di quattro ore. 2. Il valore della pratica e' determinato in base all'importo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi che sarebbero dovuti o dei quali e' richiesto il rimborso. In mancanza il valore della pratica e' determinato in relazione all'importo delle imposte che potrebbero essere accertate.