Art. 48 
 
 
                      Rappresentanza tributaria 
 
  1. Gli onorari graduali sono  determinati  in  funzione  del  tempo
impiegato e del valore della pratica come  risulta  dalla  tabella  4
allegata al presente regolamento. I suddetti onorari  sono  stabiliti
per ora o frazione di ora; gli onorari per i tempi di  trasferimento,
occorrenti per l'intervento, sono determinati applicando il  compenso
minimo per non piu' di quattro ore. 
  2. Il valore della pratica e' determinato in base all'importo delle
imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi che sarebbero  dovuti
o dei quali e' richiesto il rimborso. In  mancanza  il  valore  della
pratica e' determinato in relazione  all'importo  delle  imposte  che
potrebbero essere accertate.