Art. 99.
                (Revoca di diritto della sospensione)

  Quando,  a  seguito  del  giudizio penale di revisione, l'impiegato
gia'  condannato  sia stato assolto ai sensi dell'art. 566 del Codice
di  procedura  penale, la sospensione inflitta ai sensi dell'articolo
precedente  e'  revocata  di  diritto  e si applicano le disposizioni
degli articoli 94, 95 e 97.