Art. 99. (Revoca di diritto della sospensione) Quando, a seguito del giudizio penale di revisione, l'impiegato gia' condannato sia stato assolto ai sensi dell'art. 566 del Codice di procedura penale, la sospensione inflitta ai sensi dell'articolo precedente e' revocata di diritto e si applicano le disposizioni degli articoli 94, 95 e 97.