Art. 286.

  Le  disposizioni di cui ai precedenti articoli 10 e 11 si applicano
anche agli infortunati ai quali provvede il presente titolo.
  Fermo  restando  il  disposto  dell'art.  198,  per  gli  atti  dei
procedimenti  ivi  indicati,  sono  esenti  dalle  imposte di bollo e
registro  e  di assicurazione tutti gli atti riferentisi ai pagamenti
di  contributi  e  di  indennita',  non  esclusi  i processi verbali,
certificati,  atti  di notorieta', di procura e di quietanza e quanti
altri documenti occorrano per l'applicazione del presente titolo.
  Gli  avanzi di esercizio della gestione sono esenti dall'imposta di
ricchezza  mobile,  sia  che vengano devoluti a fondi di riserva, sia
che  vengano  comunque  destinati a diminuzione dei contributi di cui
all'articolo 257.