Art. 142. 
          (Ritenute non operate sugli assegni di attivita') 
 
  Se durante i periodi di servizio computati ai fini del  trattamento
di quiescenza non siano state operate le ritenute  in  conto  entrate
del tesoro, di cui all'art. 3, il relativo  importo  e'  imputato  al
trattamento  di  quiescenza  in  unica  soluzione   oppure   mediante
trattenute mensili in misura non superiore al quinto della pensione o
dell'assegno rinnovabile. 
  Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 8, si debba valutare un periodo
non retribuito, l'interessato e' tenuto a versare, per la durata  del
periodo stesso, l'importo delle ritenute in conto entrate del  tesoro
applicabili all'ultimo stipendio integralmente percepito.