Art. 143.
                 (Sequestro, pignoramento, cessione)

  Il  trattamento  di  quiescenza  con  i relativi assegni accessori,
fatta   eccezione   per   l'indennita'   integrativa   speciale,   e'
sequestrabile  e  pignorabile  per  la  realizzazione  dei crediti da
risarcimento   del   danno   eventualmente   causato  dal  dipendente
all'amministrazione.
  Quando  i  crediti  predetti  siano  stati  accertati  con sentenza
passata  in  giudicato,  il  ristoro  del  danno  puo' avvenire anche
mediante trattenuta sugli importi da corrispondere.
  La  pensione  e l'assegno rinnovabile non possono, comunque, essere
sottoposti  a  sequestro,  a  pignoramento  o  a trattenuta in misura
superiore  a  un  quinto,  valutato  al  netto  delle ritenute di cui
all'art. 141.
  Si  applicano  il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1950, n. 180, e successive modificazioni, e il regio decreto-legge 19
gennaio 1939, n. 295.
  Il termine di prescrizione previsto dal primo comma dell'art. 2 del
suddetto  regio  decreto-legge non decorre prima del giorno in cui il
provvedimento   di   liquidazione   della   pensione  o  dell'assegno
rinnovabile sia portato a conoscenza dell'interessato, ai sensi delle
disposizioni del presente testo unico.