Art. 161 
                        Decreti di attuazione 
  1. Le norme di attuazione  previste  dal  presente  decreto  devono
essere  emanate  entro  il  31  dicembre  1995.  Tali  norme  saranno
informate ai principi del sistema di protezione  radiologica  di  cui
all'articolo 2, al fine di garantire  con  la  massima  efficacia  la
protezione  sanitaria  della  popolazione  e  dei  lavoratori  e   la
protezione  dell'ambiente,  e  terranno   conto   delle   indicazioni
comunitarie  e  di  quelle  delle  altre  competenti   organizzazioni
internazionali in materia. 
  2. I pareri previsti per l'emanazione delle norme di attuazione  di
cui al comma 1 debbono essere trasmessi entro  novanta  giorni  dalla
richiesta. Trascorso tale termine i pareri si intendono favorevoli. 
  3. Sulle norme di attuazione di  cui  al  comma  1  e'  sentita  la
Conferenza Stato Regioni ai sensi dell'articolo 12,  comma  5,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400. 
 
          Nota all'art. 161: 
          - La legge 23 agosto 1988, n. 400, riguarda la  "Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri".  Si  trascrive   il   testo
          dell'art. 12, comma 5: 
          "Art. 12 (Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome).- 5 La Conferenza
          viene consultata: 
          a)  sulle  linee  generali  dell'attivita'  normativa   che
          interessa direttamente le regioni  e  sulla  determinazione
          degli obiettivi di  programmazione  economica  nazionale  e
          della  politica  finanziaria  e  di  bilancio,   salve   le
          ulteriori attribuzioni previste in  base  al  comma  7  del
          presente articolo; 
          b)  sui  criteri  generali  relativi  all'esercizio   delle
          funzioni statali di indirizzo e di  coordinamento  inerenti
          ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province  autonome
          e gli enti infraregionali, nonche' sugli indirizzi generali
          relativi  alla  elaborazione  ed  attuazione   degli   atti
          comunitari che riguardano le competenze regionali; 
          c) sugli altri argomenti per  i  quali  il  Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri  ritenga  opportuno  acquisire  il
          parere della Conferenza".