Art. 64 
 
 
                    Attivita', passivita', azioni 
            e altre partecipazioni ubicate in Stati terzi 
 
  1. La Banca d'Italia,  con  riferimento  alle  misure  relative  ad
attivita'  ubicate  in  un   Stato   terzo   o   ad   azioni,   altre
partecipazioni, diritti o passivita' disciplinati dal diritto di  uno
Stato terzo, puo' disporre che: 
    a) il commissario speciale dell'ente sottoposto a  risoluzione  e
il cessionario svolgano tutti gli adempimenti necessari affinche'  la
misura consegua i suoi effetti; 
    b) il commissario speciale dell'ente sottoposto a risoluzione non
dia luogo al trasferimento delle azioni, delle altre  partecipazioni,
delle attivita' o dei diritti o assolva gli obblighi  per  conto  del
cessionario fintantoche' la misura non sia divenuta efficace; 
    c)  le  spese  ragionevolmente  sostenute  dal  cessionario   per
l'esecuzione degli adempimenti indicati alle lettere a)  e  b)  siano
rimborsate ai sensi dell'art. 37, commi 7 e 8. 
  2. Quando, nonostante gli adempimenti ai sensi del comma 1, lettera
a), e' estremamente improbabile che la misura produca  effetti,  essa
non e' disposta e, se gia' disposta, e' ritirata  limitatamente  alle
attivita', alle azioni, agli strumenti e ai diritti o  passivita'  in
questione.