Art. 67 
 
 
               Limitazione dell'escussione di garanzie 
 
  1. La Banca d'Italia puo' limitare l'escussione di garanzie  aventi
a  oggetto  attivita'  dell'ente   sottoposto   a   risoluzione.   La
limitazione decorre dalla pubblicazione del programma di  risoluzione
e dura fino alla mezzanotte del giorno lavorativo successivo. 
  2. Il potere di cui al  comma  1  non  si  applica  ai  diritti  di
garanzia attribuiti ai sistemi di pagamento o di regolamento titoli o
ai relativi  operatori,  alle  controparti  centrali  e  alle  banche
centrali in relazione ad attivita' dell'ente sottoposto a risoluzione
date in pegno o fornite mediante margini o altre forme di garanzia. 
  3. Nei casi in cui si applica l'articolo  94,  la  Banca  d'Italia,
assieme alle altre autorita' di  risoluzione  coinvolte,  si  adopera
affinche' le limitazioni di cui al comma  1  si  applichino  in  modo
coerente per tutte le componenti del gruppo sottoposte a risoluzione. 
  4. Nell'esercizio del potere di cui al presente articolo, si  tiene
conto  dell'impatto  delle  misure  sul  regolare  funzionamento  dei
mercati finanziari.