Art. 68 
 
 
          Sospensione temporanea dei meccanismi terminativi 
 
  1. La Banca d'Italia puo' sospendere  l'attivazione  di  meccanismi
terminativi riconosciuti alla controparte di un  contratto  stipulato
da un ente sottoposto a risoluzione, a condizione  che  continuino  a
essere eseguiti gli obblighi di pagamento e di consegna,  nonche'  di
prestazione   della   garanzia.   La   sospensione   decorre    dalla
pubblicazione  del  programma  di  risoluzione  e  dura   fino   alla
mezzanotte del giorno lavorativo successivo. 
  2. Con le stesse modalita' di cui al comma 1, puo'  essere  sospesa
l'attivazione di meccanismi terminativi riconosciuti alla controparte
di un contratto stipulato da una  societa'  controllata  di  un  ente
sottoposto  a  risoluzione  al  ricorrere  congiunto  delle  seguenti
condizioni: 
    a) gli obblighi derivanti dal contratto sono garantiti  dall'ente
sottoposto a risoluzione o fanno comunque capo a esso; 
    b) il presupposto per l'attivazione dei meccanismi terminativi e'
l'insolvenza  dell'ente  sottoposto  a  risoluzione  o  e'   comunque
determinato con riguardo alla situazione finanziaria di quest'ultimo; 
    c) nel caso in cui e' stata realizzata o puo'  essere  realizzata
una cessione di azioni,  di  altre  partecipazioni  o  di  attivita',
diritti o passivita' dell'ente sottoposto a risoluzione: 
      i)  tutte  le  attivita'  e  le   passivita'   della   societa'
controllata che pertengono al contratto sono state cedute  o  possono
essere cedute; oppure 
      ii) la Banca d'Italia individua adeguati accorgimenti affinche'
gli obblighi di cui alla lettera a) siano altrimenti adempiuti. 
  3. Le sospensioni di cui ai  commi  1  e  2  non  si  applicano  ai
contratti  conclusi  nell'ambito  di  sistemi  di  pagamento   o   di
regolamento  titoli  o  con  i  relativi  operatori,  le  controparti
centrali o le banche centrali. 
  4. La sospensione di un meccanismo terminativo cessa dal momento in
cui la Banca d'Italia comunica alla controparte che i diritti  e  gli
obblighi previsti  dal  contratto  non  saranno  ceduti  a  un  altro
soggetto, ne' subiranno una riduzione o conversione  in  applicazione
dell'articolo 48. 
  5. Al termine del periodo di sospensione,  fatto  salvo  l'articolo
65, i meccanismi terminativi possono essere attivati  secondo  quanto
previsto dal contratto se: 
      a)  in  caso  di  cessione,  i  presupposti  per  attivarli  si
verificano con riferimento al cessionario; 
      b) in assenza di cessione, non e' stato  applicato  il  bail-in
alle passivita' che originano dal contratto medesimo. 
  6. Nell'esercizio del potere di cui al presente articolo, si  tiene
conto  dell'impatto  delle  misure  sul  regolare  funzionamento  dei
mercati finanziari. 
  7.  La  Banca  d'Italia  puo'  stabilire  obblighi  relativi   alla
conservazione dei contratti finanziari stipulati dai soggetti di  cui
all'articolo 2. I repertori di  dati  sulle  negoziazioni  forniscono
alla Banca d'Italia, su sua richiesta, le informazioni necessarie per
assolvere le proprie responsabilita'  conformemente  all'articolo  81
del Regolamento (UE) n. 648/2012. 
  8. La Banca d'Italia puo' disporre, nei casi da  essa  individuati,
che i contratti  disciplinati  dal  diritto  di  uno  Stato  terzo  e
conclusi dopo la data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge
contengano una clausola mediante  la  quale  le  parti  accettano  di
subire gli effetti della sospensione prevista dal presente articolo.