Art. 133 
 
 
        (Principi generali per la selezione dei partecipanti) 
 
  1.  Per  la  selezione  dei  partecipanti  e  delle  offerte  nelle
procedure di scelta del contraente nei settori speciali si applicano,
per quanto compatibili con le norme di cui alla presente sezione,  le
disposizioni di cui ai seguenti articoli: 74, 77, 78, 79, 80, 81, 82,
83; 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 95, 96 e 97. 
  2. Ai fini della  selezione  dei  partecipanti  alle  procedure  di
aggiudicazione, si applicano tutte le seguenti regole: 
  a) gli enti aggiudicatori che hanno stabilito norme  e  criteri  di
esclusione degli offerenti o dei candidati ai sensi dell'articolo 135
o dell'articolo 136, escludono gli operatori economici individuati in
base a dette norme e che soddisfano tali criteri; 
  b) essi selezionano gli offerenti e i candidati secondo le norme  e
i criteri oggettivi stabiliti in base agli articoli 135 e 136; 
  c)  nelle  procedure  ristrette,  nelle  procedure  negoziate   con
indizione di gara, nei dialoghi competitivi e  nei  partenariati  per
l'innovazione,  essi  riducono,  se  del   caso   e   applicando   le
disposizioni dell'articolo 135 il numero dei candidati selezionati in
conformita' delle lettere a) e b). 
  3. Quando viene indetta una gara con un avviso sull'esistenza di un
sistema di qualificazione e al fine  di  selezionare  i  partecipanti
alle procedure di  aggiudicazione  degli  appalti  specifici  oggetto
della gara, gli enti aggiudicatori: 
  a) qualificano gli operatori economici  conformemente  all'articolo
134; 
  b) applicano a tali operatori economici qualificati le disposizioni
del comma 1 che sono pertinenti in  caso  di  procedure  ristrette  o
negoziate,  di  dialoghi  competitivi  oppure  di  partenariati   per
l'innovazione. 
  4. Quando selezionano i partecipanti a una  procedura  ristretta  o
negoziata, a  un  dialogo  competitivo  o  per  un  partenariato  per
l'innovazione,  quando  decidono  sulla   qualificazione   o   quando
aggiornano i criteri e le norme, gli enti aggiudicatori: 
  a) non impongono condizioni amministrative, tecniche o  finanziarie
a taluni operatori economici senza imporle ad altri; 
  b)  non  esigono  prove  o  giustificativi  gia'   presenti   nella
documentazione valida gia' disponibile. 
  5.  Al  fine  di  acquisire  informazioni  e  documentazioni  dagli
operatori economici candidati, gli enti aggiudicatori  utilizzano  la
banca   dati   di   cui    all'articolo    81,    ovvero    accettano
autocertificazioni e richiedono le integrazioni con le  modalita'  di
cui all'articolo 85, comma5. 
  6. Gli enti aggiudicatori verificano la conformita'  delle  offerte
presentate  dagli  offerenti  cosi'  selezionati  alle  norme  e   ai
requisiti applicabili alle stesse e aggiudicano l'appalto  secondo  i
criteri di cui agli articoli 95 e 97. 
  7. Gli enti aggiudicatori possono decidere di  non  aggiudicare  un
appalto all'offerente  che  presenta  l'offerta  migliore,  se  hanno
accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi applicabili di  cui
all'articolo 30. 
  8. Nelle procedure aperte, gli enti aggiudicatori possono  decidere
che le offerte saranno esaminate prima della verifica  dell'idoneita'
degli  offerenti.  Se  si  avvalgono   di   tale   possibilita',   le
amministrazioni   aggiudicatrici   garantiscono   che   la   verifica
dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto  dei  criteri  di
selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo
che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe  dovuto
essere escluso a norma dell'articolo 80 o che non soddisfa i  criteri
di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice.