Art. 134 
 
                     (Sistemi di qualificazione) 
 
  1. Gli enti aggiudicatori possono istituire e gestire un sistema di
qualificazione degli  operatori  economici.  In  tal  caso  gli  enti
provvedono affinche' gli  operatori  economici  possano  chiedere  in
qualsiasi momento di essere qualificati. 
  2. Il sistema di cui al comma 1  puo'  comprendere  vari  stadi  di
qualificazione. Gli enti aggiudicatori stabiliscono norme  e  criteri
oggettivi per l'esclusione e la selezione degli  operatori  economici
che  richiedono  di  essere  qualificati,  nonche'  norme  e  criteri
oggettivi  per  il  funzionamento  del  sistema  di   qualificazione,
disciplinando le modalita'  di  iscrizione  al  sistema,  l'eventuale
aggiornamento periodico delle qualifiche e  la  durata  del  sistema.
Quando tali  criteri  e  norme  comportano  specifiche  tecniche,  si
applicano gli articoli 68, 69 e 82.  Tali  criteri  e  norme  possono
all'occorrenza essere aggiornati. 
  3. I criteri e le norme di cui al comma 2 sono resi disponibili,  a
richiesta, e comunicati agli operatori economici interessati. Un ente
aggiudicatore puo' utilizzare il sistema di qualificazione  istituito
da un altro ente aggiudicatore o di altro  organismo  terzo,  dandone
idonea comunicazione agli operatori economici interessati. 
  4. Gli enti aggiudicatori istituiscono e aggiornano un elenco degli
operatori economici, che puo' essere diviso in categorie in  base  al
tipo di appalti per i quali la qualificazione e' valida. 
  5. I criteri e le norme di cui al comma 3 includono  i  criteri  di
esclusione di cui all'articolo 136. 
  6.  In  caso  di  istituzione  e  gestione   di   un   sistema   di
qualificazione di cui al comma 1, gli enti aggiudicatori osservano: 
  a) l'articolo 128, quanto all'avviso sull'esistenza di  un  sistema
di qualificazione; 
  b) l'articolo 132, quanto alle  informazioni  a  coloro  che  hanno
chiesto una qualificazione. 
  7. L'ente aggiudicatore che istituisce e  gestisce  il  sistema  di
qualificazione  stabilisce  i   documenti,   i   certificati   e   le
dichiarazioni  sostitutive  che  devono  corredare  la   domanda   di
iscrizione,  e  non  puo'  chiedere  certificati  o   documenti   che
riproducono documenti  validi  gia'  nella  disponibilita'  dell'ente
aggiudicatore.  I  documenti,  i  certificati  e   le   dichiarazioni
sostitutive, se redatti in una  lingua  diversa  dall'italiano,  sono
accompagnati  da  una  traduzione  in  lingua  italiana   certificata
conforme al testo originale dalle autorita' diplomatiche o  consolari
italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore
ufficiale. 
  8. Quando viene indetta una gara con un avviso sull'esistenza di un
sistema di qualificazione, i contratti specifici  per  i  lavori,  le
forniture o i servizi contemplati dal sistema di qualificazione  sono
aggiudicati con procedure  ristrette  o  procedure  negoziate,  nelle
quali tutti gli  offerenti  ed  i  partecipanti  sono  scelti  tra  i
candidati gia' qualificati con tale sistema. 
  9.  Tutte  le  spese  fatturate  in  relazione  alle   domande   di
qualificazione  o  all'aggiornamento  o  alla  conservazione  di  una
qualificazione gia' ottenuta in base al sistema sono proporzionali ai
costi generati.