Art. 61 
 
 
                             Generalita' 
 
  1. Per i controlli e la vigilanza dei  prodotti  vitivinicoli  sono
direttamente applicabili le specifiche disposizioni  stabilite  dalla
normativa dell'Unione europea e le disposizioni  nazionali  contenute
nella presente legge e  nei  decreti  del  Ministero  emanati  previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.