Art. 80. Nei casi in cui non sia possibile la macellazione sul posto, il prefetto puo' autorizzare lo spostamento dei suini anche ammalati fuori delle zone infette o di protezione, con le modalita' stabilite dagli articoli 14 e 15 del presente regolamento. Il trasferimento e' consentito sotto vincolo sanitario e con destinazione diretta ad un macello pubblico a mezzo autoveicoli regolarmente autorizzati, avendo cura di cospargere il pavimento di materiale assorbente. La destinazione ai macelli privati puo' essere consentita soltanto per gli animali sani.