(Regolamento di polizia veterinaria- art. 80)
                              Art. 80. 

 
  Nei casi in cui non sia possibile la  macellazione  sul  posto,  il
prefetto puo' autorizzare lo spostamento  dei  suini  anche  ammalati
fuori delle zone infette o di protezione, con le modalita'  stabilite
dagli articoli 14 e 15 del presente regolamento. 
  Il trasferimento  e'  consentito  sotto  vincolo  sanitario  e  con
destinazione diretta ad  un  macello  pubblico  a  mezzo  autoveicoli
regolarmente autorizzati, avendo cura di cospargere il  pavimento  di
materiale assorbente. 
  La destinazione ai macelli privati puo' essere consentita  soltanto
per gli animali sani.