Art. 236. La presente legge andra' in vigore col giorno 1.° luglio 1865. Pero' le nuove spese obbligatorie per le provincie, e pei comuni comincieranno ad essere a loro carico a partire dal primo gennaio 1866, eccetto quelle che riguardano l'istruzione pubblica, le quali passeranno a carico delle provincie e dei comuni a partire dal nuovo anno scolastico. Queste spese non passeranno alle provincie se non quando sia approvata la legge speciale, che regoli il passaggio dell'istruzione pubblica secondaria dallo Stato alle provincie.