(Allegato A-art. 236)
 
                              Art. 236. 
 
  La presente legge andra' in vigore  col  giorno  1.°  luglio  1865.
Pero' le nuove spese obbligatorie per  le  provincie,  e  pei  comuni
comincieranno ad essere a loro carico a  partire  dal  primo  gennaio
1866, eccetto quelle che riguardano l'istruzione pubblica,  le  quali
passeranno a carico delle provincie e dei comuni a partire dal  nuovo
anno scolastico. 
 
  Queste spese non  passeranno  alle  provincie  se  non  quando  sia
approvata la legge speciale, che regoli il passaggio  dell'istruzione
pubblica secondaria dallo Stato alle provincie.