Art. 237. Fino a che non sia approvata una legge, che regoli le spese del culto, sono obbligatorie pei comuni quelle per la conservazione degli edifici servienti al culto pubblico nel caso d'insufficienza di altri mezzi per provvedervi. Cosi' pure fino alla promulgazione di un'apposita legge speciale le spese per il mantenimento degli esposti a datare dal 1.° gennaio 1866 saranno a carico dei comuni e delle provincie in quella proporzione che verra' determinata da decreto reale, sentiti previamente i consigli provinciali e il Consiglio di Stato.