(Allegato A-art. 237)
 
                              Art. 237. 
 
  Fino a che non sia approvata una legge, che  regoli  le  spese  del
culto, sono obbligatorie pei comuni quelle per la conservazione degli
edifici servienti al culto pubblico nel caso d'insufficienza di altri
mezzi per provvedervi. 
 
  Cosi' pure fino alla promulgazione di un'apposita legge speciale le
spese per il mantenimento degli esposti a datare dal 1.° gennaio 1866
saranno a carico dei comuni e delle provincie in  quella  proporzione
che verra'  determinata  da  decreto  reale,  sentiti  previamente  i
consigli provinciali e il Consiglio di Stato.