(Allegato A-art. 238)
 
                              Art. 238. 
 
  Per la Toscana si eseguiranno le seguenti  operazioni  preparatorie
per le elezioni comunali e provinciali. 
 
  Entro trenta giorni dalla pubblicazione  della  presente  legge  le
attuali amministrazioni comunali formeranno le  liste  elettorali  in
conformita' della presente legge, e le pubblicheranno. 
 
  Per questa prima volta le liste non saranno soggette ad altro esame
tranne quello del prefetto. 
 
  Questi le approvera' e ne ordinera' la nuova pubblicazione. 
 
  Contro le liste cosi' approvate non e' ammesso altro ricorso tranne
quello alla Corte d'appello, a termini dell'art. 39. 
 
  Successivamente nei  giorni  che  verranno  fissati  dall'autorita'
governativa si procedera' alle elezioni dei consiglieri provinciali e
comunali, osservando le norme fissate dalla presente legge. 
 
  Il risultato delle elezioni sara'  pei  consiglieri  provinciali  e
comunali   proclamato   rispettivamente   dal    prefetto    o    dal
sotto-prefetto. 
 
  Tosto che siano terminate e proclamate le dette  elezioni,  saranno
convocati i nuovi consigli comunali e provinciali  al  solo  fine  di
eleggere  rispettivamente  le  giunte  municipali  e  le  deputazioni
provinciali, e saranno nominati i nuovi sindaci. 
 
  Seguite le elezioni delle deputazioni provinciali  e  delle  giunte
municipali,  e  le  nomine  dei  sindaci,  le  nuove  amministrazioni
entreranno in ufficio col 1.° luglio del corrente anno. 
 
  Le attuali amministrazioni continueranno a compiere le attribuzioni
e  gli  atti  loro  affidati  dalle  leggi  fino  a  che   le   nuove
amministrazioni non siano entrate in ufficio.