Art. 238. Per la Toscana si eseguiranno le seguenti operazioni preparatorie per le elezioni comunali e provinciali. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge le attuali amministrazioni comunali formeranno le liste elettorali in conformita' della presente legge, e le pubblicheranno. Per questa prima volta le liste non saranno soggette ad altro esame tranne quello del prefetto. Questi le approvera' e ne ordinera' la nuova pubblicazione. Contro le liste cosi' approvate non e' ammesso altro ricorso tranne quello alla Corte d'appello, a termini dell'art. 39. Successivamente nei giorni che verranno fissati dall'autorita' governativa si procedera' alle elezioni dei consiglieri provinciali e comunali, osservando le norme fissate dalla presente legge. Il risultato delle elezioni sara' pei consiglieri provinciali e comunali proclamato rispettivamente dal prefetto o dal sotto-prefetto. Tosto che siano terminate e proclamate le dette elezioni, saranno convocati i nuovi consigli comunali e provinciali al solo fine di eleggere rispettivamente le giunte municipali e le deputazioni provinciali, e saranno nominati i nuovi sindaci. Seguite le elezioni delle deputazioni provinciali e delle giunte municipali, e le nomine dei sindaci, le nuove amministrazioni entreranno in ufficio col 1.° luglio del corrente anno. Le attuali amministrazioni continueranno a compiere le attribuzioni e gli atti loro affidati dalle leggi fino a che le nuove amministrazioni non siano entrate in ufficio.