(Allegato A-art. 243)
 
                              Art. 243. 
 
  Diverranno  comunali  e  provinciali  gl'istituti  o   stabilimenti
attualmente a carico dello Stato che provvedano a spese  obbligatorie
a termini della presente legge. Un decreto  reale  dichiarera'  quali
siano questi istituti.