Art. 245. I funzionari e salariati che in virtu' dell'articolo precedente passino dal servizio dello Stato a quello delle provincie, conservano il diritto di conseguire, sia per servizi prestati allo Stato, sia per quelli che presteranno alle provincie, quando cessino dal servizio, la pensione che a termini delle leggi vigenti spetterebbe loro, se avessero continuato a servire lo Stato.