(Allegato A-art. 245)
 
                              Art. 245. 
 
  I funzionari e salariati che  in  virtu'  dell'articolo  precedente
passino dal servizio dello Stato a quello delle provincie, conservano
il diritto di conseguire, sia per servizi prestati  allo  Stato,  sia
per  quelli  che  presteranno  alle  provincie,  quando  cessino  dal
servizio, la pensione che a termini delle leggi  vigenti  spetterebbe
loro, se avessero continuato a servire lo Stato.