(Allegato A-art. 249)
 
                              Art. 249. 
 
  Nel  caso  di  destituzione,  le  Autorita'  provinciali   dovranno
riferirne al ministro, dal  quale  l'impiegato  dipendeva  prima  del
passaggio; e soltanto coll'approvazione ministeriale la deliberazione
che priva l'impiegato d'ogni diritto a pensione diverra' esecutoria.