(Allegato A-art. 250)
 
                              Art. 250. 
 
  E' limitato a cinque anni l'esercizio della facolta'  accordata  al
governo  del  Re  di  decretare  l'unione  di  piu'   comuni   o   la
disaggregazione delle loro frazioni  secondo  le  disposizioni  degli
articoli 13, 14, 15 e 16 della presente legge.