(Allegato A-art. 251)
 
                              Art. 251. 
 
  A meno che non sia  diversamente  stabilito  pei  singoli  casi  e'
ammesso il ricorso in via gerarchica contro  le  deliberazioni  delle
autorita' inferiori, e questo ricorso  sara'  prodotto  all'Autorita'
superiore  nel  termine  di  giorni  trenta  dall'intimazione   della
deliberazione contro la quale si ricorre.