Art. 252. Col 1.° luglio 1865 cesseranno d'aver vigore le leggi anteriori sulle amministrazioni provinciali e comunali e sulla disponibilita' dei beni delle provincie e dei comuni. Continueranno pero' ad osservarsi le leggi speciali che hanno rapporto colle dette amministrazioni in quanto non sono contrarie alla presente legge. V.° Il Ministro dell'Interno G. LANZA.