(Allegato A-art. 252)
 
                              Art. 252. 
 
  Col 1.° luglio 1865 cesseranno d'aver  vigore  le  leggi  anteriori
sulle amministrazioni provinciali e comunali e  sulla  disponibilita'
dei beni  delle  provincie  e  dei  comuni.  Continueranno  pero'  ad
osservarsi  le  leggi  speciali  che  hanno  rapporto   colle   dette
amministrazioni in quanto non sono contrarie alla presente legge. 
 
                                      V.° Il Ministro dell'Interno 
 
                                               G. LANZA.