(Regolamento di polizia mortuaria- art. 81)
                              Art. 81. 
  1. La consegna dell'urna cineraria agli effetti  dell'articolo  343
del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale  redatto  in
tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal  responsabile
del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna  e  il
terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile. 
  2.  Il  secondo  esemplare  del  verbale  deve  essere   conservato
dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui  vengono
custodite le ceneri. 
 
          Nota all'art. 81:
             -  L'art.  343  del  testo  unico delle leggi sanitarie,
          approvato con R.D. n. 1265/1934, e' cosi' formulato:
             "Art.  343.  -  La  cremazione  dei cadaveri e' fatta in
          crematoi  autorizzati  dal  prefetto,  sentito  il   medico
          provinciale.   I  comuni  debbono  concedere  gratuitamente
          l'area necessaria  nei  cimiteri  per  la  costruzione  dei
          crematoi.
             Le  urne  cinerarie  contenenti i residui della completa
          cremazione possono  essere  collocate  nei  cimiteri  o  in
          cappelle o templi appartenenti a enti morali o in colombari
          privati che abbiano destinazione stabile e siano  garantiti
          contro ogni profanazione".