Art. 76. Incrementi degli stipendi tabellari 1. Il trattamento economico tabellare delle posizioni iniziali e di sviluppo delle diverse categorie, come definito dall'art. 6 del CCNL del 31 luglio 2009, e' incrementato degli importi mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nella tabella A con le decorrenze ivi previste. 2. Gli importi annui dei trattamenti economici tabellari delle posizioni iniziali e di sviluppo delle diverse categorie risultanti dall'applicazione del comma 1 sono rideterminati nelle misure e con le decorrenze stabilite dalla allegata tabella B. 3. A decorrere dal 1° maggio 2018, l'indennita' di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed e' conglobata nel trattamento economico di cui al comma 2, come indicato nell'allegata tabella C.