(Allegato-art. 76)
                              Art. 76. 
 
                 Incrementi degli stipendi tabellari 
 
    1. Il trattamento economico tabellare delle posizioni iniziali  e
di sviluppo delle diverse categorie, come definito  dall'art.  6  del
CCNL del 31 luglio 2009, e' incrementato degli importi mensili lordi,
per tredici mensilita', indicati nella tabella A  con  le  decorrenze
ivi previste. 
    2. Gli importi annui dei trattamenti  economici  tabellari  delle
posizioni iniziali e di sviluppo delle diverse  categorie  risultanti
dall'applicazione del comma 1 sono rideterminati nelle misure  e  con
le decorrenze stabilite dalla allegata tabella B. 
    3. A decorrere  dal  1°  maggio  2018,  l'indennita'  di  vacanza
contrattuale  riconosciuta  con  decorrenza  2010  cessa  di   essere
corrisposta come specifica voce  retributiva  ed  e'  conglobata  nel
trattamento economico di cui al comma 2, come indicato  nell'allegata
tabella C.