(Allegato-art. 77)
                              Art. 77. 
 
                     Effetti dei nuovi stipendi 
 
    1. Gli incrementi del trattamento economico previsti dal presente
contratto alle scadenze e negli importi previsti dalle tabelle di cui
all'art. 76  (Incrementi  degli  stipendi  tabellari)  hanno  effetto
integralmente sulla tredicesima mensilita', sul compenso  per  lavoro
straordinario, sul trattamento di quiescenza  sull'indennita'  premio
di servizio, sul trattamento di fine rapporto, sull'indennita' di cui
all'art. 15, comma  7  del  CCNL  del  19  aprile  2004  (Sospensione
cautelare  in  caso   di   procedimento   penale),   sulle   ritenute
assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui  contributi
di  riscatto.  Agli  effetti  dell'indennita'  premio  di   servizio,
dell'indennita' sostitutiva  di  preavviso  nonche'  quella  prevista
dall'art. 2122 c.c., si considerano solo gli scaglionamenti  maturati
alla data di cessazione del rapporto di lavoro. 
    2. I benefici economici risultanti dalla  applicazione  dell'art.
76   (Incrementi   degli   stipendi   tabellari)   sono   corrisposti
integralmente alle scadenze e negli  importi  previsti  al  personale
comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di
vigenza del presente contratto.