(Allegato-art. 78)
                              Art. 78. 
 
                        Elemento perequativo 
 
    1. Tenuto conto degli effetti degli incrementi retributivi di cui
all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) sul personale  gia'
destinatario delle misure di cui  all'art.  1,  comma  12,  legge  23
dicembre 2014, n. 190,  nonche'  del  maggiore  impatto  sui  livelli
retributivi piu' bassi delle misure di  contenimento  della  dinamica
retributiva, e' riconosciuto al personale  individuato  nell'allegata
tabella D un elemento perequativo una  tantum,  corrisposto  su  base
mensile nelle misure indicate nella  medesima  tabella  D,  per  nove
mensilita', per il solo periodo 1° aprile 2018 - 31 dicembre 2018  in
relazione al servizio prestato in detto periodo. La frazione di  mese
superiore a quindici giorni da' luogo al  riconoscimento  dell'intero
rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni  di  mese  uguali  o
inferiori a quindici giorni e dei mesi nei quali non  e'  corrisposto
lo stipendio tabellare per aspettative o  congedi  non  retribuiti  o
altre  cause  di  interruzione  e   sospensione   della   prestazione
lavorativa. 
    2. L'elemento perequativo di cui al comma 1 non e' computato agli
effetti dell'articolo 77 comma 1, secondo periodo (Effetti dei  nuovi
stipendi) ed e'  corrisposto  con  cadenza  mensile,  analogamente  a
quanto previsto per lo stipendio tabellare,  per  il  periodo  ed  il
numero di mensilita' indicati al comma 1. 
    3. Per i lavoratori in part-time, l'importo e' riproporzionato in
relazione al loro  ridotto  orario  contrattuale.  Detto  importo  e'
analogamente riproporzionato  in  tutti  i  casi  di  interruzione  o
sospensione  della   prestazione   lavorativa   che   comportino   la
corresponsione dello stipendio tabellare in misura ridotta.