(Allegato X)
                                                           Allegato X 
                    GARANZIA QUALITA' PRODUZIONE 
                             (modulo D) 
  1. L'organismo, il suo direttore e il  personale  incaricato  delle
operazioni di verifica non possono essere ne' il progettista, ne'  il
costruttore, ne' il fornitore, ne' l'installatore dei prodotti di cui
all'art. 4 che essi verificano, ne' il mandatario di  una  di  queste
parti. Essi non possono intervenire ne' direttamente ne' in veste  di
mandatari nella  progettazione,  costruzione,  commercializzazione  o
manutenzione di tali prodotti. Cio' non esclude  la  possibilita'  di
uno scambio di informazioni tecniche fra il costruttore e l'organismo
di controllo. 
  1.1 L'organismo notificato deve  essere  indipendente  e  non  deve
essere controllato dai costruttori o dai fornitori. 
  2. Il fabbricante deve  applicare  un  sistema  di  qualita'  della
produzione, eseguire l'ispezione  e  le  prove  del  prodotto  finito
secondo quanto specificato al paragrafo 3, e deve essere assoggettato
alla sorveglianza di cui al paragrafo 4. 
3. Sistema qualita'. 
  3.1. Il fabbricante presenta una domanda  di  valutazione  del  suo
sistema  qualita'  per  i  prodotti  interessati  ad   un   organismo
notificato di sua scelta. La domanda deve contenere: 
    tutte le pertinenti  informazioni  sulla  categoria  di  prodotti
prevista; 
    la documentazione relativa al sistema qualita'; 
    se del caso la documentazione tecnica relativa al tipo  approvato
(vedi allegato IX) e una copia dell'attestato di esame «CE del tipo». 
  3.2. Il sistema di  qualita'  deve  garantire  la  conformita'  dei
prodotti al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» ed  ai
requisiti del presente decreto. Tutti i criteri,  i  requisiti  e  le
disposizioni adottati dal fabbricante devono  essere  documentati  in
modo sistematico e  ordinato  sotto  forma  di  misure,  procedure  e
istruzioni  scritte.  Questa  documentazione  relativa   al   sistema
qualita' deve permettere un'interpretazione  uniforme  di  programmi,
schemi,  manuali  e   rapporti   riguardanti   la   qualita'.   Detta
documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione: 
    degli obiettivi di qualita', della struttura organizzativa, delle
responsabilita' di gestione in materia di qualita' dei prodotti; 
    dei processi di fabbricazione,  degli  interventi  sistematici  e
delle tecniche di controllo e garanzia della qualita'; 
    degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e
dopo la fabbricazione con indicazione  della  frequenza  con  cui  si
intende effettuarli; 
    della documentazione in materia di  qualita',  quali  i  rapporti
ispettivi e i dati  sulle  prove,  le  tarature,  le  qualifiche  del
personale; 
    dei mezzi di  sorveglianza  che  consentono  il  controllo  della
qualita' richiesta e  dell'efficacia  di  funzionamento  del  sistema
qualita'. 
  3.3.  L'organismo  notificato  valuta  il  sistema   qualita'   per
determinare se soddisfa i requisiti di cui  al  paragrafo  3.2.  Esso
presume la conformita' a tali  requisiti  dei  sistemi  qualita'  che
soddisfano la corrispondente norma armonizzata. Nei gruppo incaricato
della valutazione  deve  essere  presente  almeno  un  esperto  nella
tecnologia produttiva oggetto  della  valutazione.  La  procedura  di
valutazione deve comprendere  una  visita  presso  gli  impianti  del
fabbricante.  La  decisione  viene  notificata  al  fabbricante.   La
notifica deve contenere le conclusioni dell'esame  e  la  motivazione
circostanziata della decisione. 
  3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi  derivanti
dal sistema qualita' approvato ed a fare in  modo  che  esso  rimanga
adeguato  ed  efficace.  Il  fabbricante  o  il  mandatario   tengono
informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema qualita'
di qualsiasi prevista modifica del  sistema.  L'organismo  notificato
valuta le modifiche  proposte  e  decide  se  il  sistema  modificato
continua a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 3.2,  o  se  e'
necessaria una seconda valutazione. L'organismo  notificato  comunica
la sua decisione al fabbricante. La comunicazione deve  contenere  le
conclusioni  dell'esame  e  la   motivazione   circostanziata   della
decisione. 
4. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato. 
  4.1. La sorveglianza deve garantire  che  il  fabbricante  soddisfi
tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualita' approvato. 
  4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a
fini ispettivi  nei  locali  di  fabbricazione,  ispezione,  prove  e
deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare: 
    la documentazione relativa al sistema qualita'; 
    altra documentazione quali i rapporti e i dati  sulle  prove,  le
tarature, le qualifiche del personale. 
  4.3.  L'organismo  notificato   svolge   periodicamente   verifiche
ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga ed utilizzi  il
sistema  qualita'  e  fornisce  al  fabbricante  un  rapporto   sulle
verifiche ispettive effettuate. 
  4.4. Inoltre, l'organismo notificato puo' effettuare  visite  senza
preavviso presso  il  fabbricante.  In  tale  occasione,  l'organismo
notificato puo' svolgere o far svolgere prove per verificare il  buon
funzionamento del sistema qualita', se necessario. Esso  fornisce  al
fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state  svolte  prove,
una relazione di prova. 
  5. Il fabbricante tiene a disposizione  delle  autorita'  nazionali
per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto: 
    la documentazione di cui al paragrafo 3.1, secondo trattino; 
    gli adeguamenti di cui ai paragrafo 3.4, secondo capoverso; 
    le decisioni e relazioni  dell'organismo  notificato  di  cui  al
paragrafo 3.4, ultimo capoverso, e ai paragrafi 4.3 e 4.4. 
  6.  Ogni  organismo  notificato  comunica  agli   altri   organismi
notificati le informazioni riguardanti le  approvazioni  dei  sistemi
qualita' rilasciate o ritirate.