Allegato X GARANZIA QUALITA' PRODUZIONE (modulo D) 1. L'organismo, il suo direttore e il personale incaricato delle operazioni di verifica non possono essere ne' il progettista, ne' il costruttore, ne' il fornitore, ne' l'installatore dei prodotti di cui all'art. 4 che essi verificano, ne' il mandatario di una di queste parti. Essi non possono intervenire ne' direttamente ne' in veste di mandatari nella progettazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione di tali prodotti. Cio' non esclude la possibilita' di uno scambio di informazioni tecniche fra il costruttore e l'organismo di controllo. 1.1 L'organismo notificato deve essere indipendente e non deve essere controllato dai costruttori o dai fornitori. 2. Il fabbricante deve applicare un sistema di qualita' della produzione, eseguire l'ispezione e le prove del prodotto finito secondo quanto specificato al paragrafo 3, e deve essere assoggettato alla sorveglianza di cui al paragrafo 4. 3. Sistema qualita'. 3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema qualita' per i prodotti interessati ad un organismo notificato di sua scelta. La domanda deve contenere: tutte le pertinenti informazioni sulla categoria di prodotti prevista; la documentazione relativa al sistema qualita'; se del caso la documentazione tecnica relativa al tipo approvato (vedi allegato IX) e una copia dell'attestato di esame «CE del tipo». 3.2. Il sistema di qualita' deve garantire la conformita' dei prodotti al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» ed ai requisiti del presente decreto. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema qualita' deve permettere un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualita'. Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione: degli obiettivi di qualita', della struttura organizzativa, delle responsabilita' di gestione in materia di qualita' dei prodotti; dei processi di fabbricazione, degli interventi sistematici e delle tecniche di controllo e garanzia della qualita'; degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli; della documentazione in materia di qualita', quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale; dei mezzi di sorveglianza che consentono il controllo della qualita' richiesta e dell'efficacia di funzionamento del sistema qualita'. 3.3. L'organismo notificato valuta il sistema qualita' per determinare se soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 3.2. Esso presume la conformita' a tali requisiti dei sistemi qualita' che soddisfano la corrispondente norma armonizzata. Nei gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia produttiva oggetto della valutazione. La procedura di valutazione deve comprendere una visita presso gli impianti del fabbricante. La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione. 3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema qualita' approvato ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace. Il fabbricante o il mandatario tengono informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema qualita' di qualsiasi prevista modifica del sistema. L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 3.2, o se e' necessaria una seconda valutazione. L'organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante. La comunicazione deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione. 4. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato. 4.1. La sorveglianza deve garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualita' approvato. 4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi nei locali di fabbricazione, ispezione, prove e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare: la documentazione relativa al sistema qualita'; altra documentazione quali i rapporti e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale. 4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga ed utilizzi il sistema qualita' e fornisce al fabbricante un rapporto sulle verifiche ispettive effettuate. 4.4. Inoltre, l'organismo notificato puo' effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. In tale occasione, l'organismo notificato puo' svolgere o far svolgere prove per verificare il buon funzionamento del sistema qualita', se necessario. Esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione di prova. 5. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorita' nazionali per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto: la documentazione di cui al paragrafo 3.1, secondo trattino; gli adeguamenti di cui ai paragrafo 3.4, secondo capoverso; le decisioni e relazioni dell'organismo notificato di cui al paragrafo 3.4, ultimo capoverso, e ai paragrafi 4.3 e 4.4. 6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni riguardanti le approvazioni dei sistemi qualita' rilasciate o ritirate.