(Allegato XI)
                                                          Allegato XI 
                        VERIFICA SU PRODOTTO 
                             (modulo F) 
  1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante, o il
suo mandatario stabilito nella comunita', si accerta e dichiara che i
prodotti cui sono state applicate le  disposizioni  del  paragrafo  3
sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» e
soddisfano i requisiti del presente decreto legislativo. 
  2. Il fabbricante prende tutte le misure  necessarie  affinche'  il
processo di fabbricazione garantisca la conformita' dei  prodotti  al
tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del  tipo»  e  ai  requisiti
della direttiva che ad essi si applicano. Il  fabbricante  o  il  suo
mandatario stabilito nella Comunita'  appone  la  marcatura  «CE»  su
ciascun prodotto e redige  una  dichiarazione  di  conformita'  (vedi
allegato VIII). 
  3. L'organismo notificato procede agli esami e alle prove del  caso
per verificare la conformita' del prodotto ai requisiti del  presente
decreto legislativo, o mediante controllo e  prova  di  ogni  singolo
prodotto  secondo  quanto  stabilito  al  paragrafo  4,  o   mediante
controllo e prova statistici sui prodotti secondo quanto stabilito al
paragrafo 5, a scelta del fabbricante. 
  3.1 Il fabbricante, o  il  suo  mandatario,  conserva  copia  della
dichiarazione di conformita' per almeno dieci anni  dall'ultima  data
di fabbricazione del prodotto. 
4. Verifica mediante controllo e prova di ogni singolo prodotto. 
  4.1. Tutti i prodotti vengono esaminati singolarmente e su di  essi
vengono effettuate opportune prove, in conformita' alla norma o  alle
norme  relative  all'art.  6,  comma  4,  o  prove  equivalenti   per
verificarne la conformita' al tipo oggetto  dell'attestato  di  esame
«CE del tipo» e della direttiva ad essi applicabili. 
  4.2. L'organismo notificato appone o fa apporre il  suo  numero  di
identificazione su ciascun prodotto approvato e redige  un  attestato
di conformita' inerente alle prove effettuate. 
  4.3. Il fabbricante o il suo mandatario deve  essere  in  grado  di
esibire, a richiesta, gli  attestati  di  conformita'  dell'organismo
notificato. 
5. Verifica statistica. 
  5.1. Il fabbricante presenta i suoi prodotti sotto forma  di  lotti
omogenei e prende tutte le misure necessarie affinche' il processo di
fabbricazione garantisca l'omogeneita' di ciascun lotto prodotto. 
  5.2. I prodotti devono essere presentati alla verifica sotto  forma
di lotti omogenei. Da ciascun lotto viene  prelevato  un  campione  a
caso. Gli esemplari di un campione vengono esaminati singolarmente  e
su di essi vengono effettuate opportune prove,  in  conformita'  alla
norma o alle norme relative all'art. 6, comma 4, o prove  equivalenti
per  verificarne  la  conformita'  ai  corrispondenti  requisiti  del
presente decreto legislativo e per determinare se si debba  accettare
o rifiutare il lotto. 
  5.3. La verifica statistica deve avvenire considerando  i  seguenti
elementi: 
    metodi statistici utilizzati; 
    programma di campionamento e sue caratteristiche operative. 
  Per la valutazione della conformita'  ai  requisiti  relativi  alle
emissioni dei  gas  di  scarico  si  applica  la  procedura  definita
nell'allegato XV. 
  5.4. Per i lotti accettati,  l'organismo  notificato  appone  o  fa
apporre il suo numero di identificazione su ogni singolo  prodotto  e
redige un attestato di conformita' relativo  alle  prove  effettuate.
Tutti gli esemplari del lotto possono essere immessi sul  mercato  ad
eccezione di quelli del campione  riscontrati  non  conformi.  Se  un
lotto e' rifiutato, l'organismo notificato o  l'autorita'  competente
prende le misure appropriate per evitarne l'immissione  sul  mercato.
Qualora il rifiuto di lotti  sia  frequente,  l'organismo  notificato
puo' decidere di sospendere la verifica  statistica.  Il  fabbricante
puo' apporre, sotto la responsabilita' dell'organismo notificato,  il
numero  di  identificazione   di   quest'ultimo   nel   corso   della
fabbricazione. 
  5.5. Il fabbricante o il suo mandatario, deve essere  in  grado  di
esibire, a richiesta, gli  attestati  di  conformita'  dell'organismo
notificato.