Allegato XII VERIFICA DI UN UNICO PRODOTTO (modulo G) 1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante accerta e dichiara che il prodotto considerato, cui e' stato rilasciato l'attestato di cui al paragrafo 2, e' conforme ai requisiti del presente decreto legislativo. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita' appone la marcatura «CE» sul prodotto e redige una dichiarazione di conformita'. 2. L'organismo notificato esamina il prodotto e procede alle opportune prove, in conformita' della norma o delle norme di cui all'art. 6, comma 4, o a prove equivalenti, per verificarne la conformita' ai corrispondenti requisiti del presente decreto legislativo. L'organismo notificato appone o fa apporre il proprio numero di identificazione sul prodotto approvato e redige un attestato di conformita' relativo alle prove effettuate. 3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformita' del prodotto ai requisiti del presente decreto legislativo, di comprendere il suo progetto, la sua fabbricazione ed il suo funzionamento (vedi allegato IX).