(Allegato XII)
                                                         Allegato XII 
                    VERIFICA DI UN UNICO PRODOTTO 
                             (modulo G) 
  1. Questo modulo descrive  la  procedura  con  cui  il  fabbricante
accerta  e  dichiara  che  il  prodotto  considerato,  cui  e'  stato
rilasciato  l'attestato  di  cui  al  paragrafo  2,  e'  conforme  ai
requisiti del presente decreto legislativo. Il fabbricante o  il  suo
mandatario stabilito nella Comunita' appone  la  marcatura  «CE»  sul
prodotto e redige una dichiarazione di conformita'. 
  2. L'organismo  notificato  esamina  il  prodotto  e  procede  alle
opportune prove, in conformita' della norma  o  delle  norme  di  cui
all'art. 6, comma 4,  o  a  prove  equivalenti,  per  verificarne  la
conformita'  ai  corrispondenti  requisiti   del   presente   decreto
legislativo. L'organismo notificato appone o fa  apporre  il  proprio
numero  di  identificazione  sul  prodotto  approvato  e  redige   un
attestato di conformita' relativo alle prove effettuate. 
  3.  La  documentazione  tecnica  deve  consentire  di  valutare  la
conformita'  del  prodotto  ai   requisiti   del   presente   decreto
legislativo, di comprendere il suo progetto, la sua fabbricazione  ed
il suo funzionamento (vedi allegato IX).