(Allegato XIII)
                                                        Allegato XIII 
                  GARANZIA QUALITA' TOTALE (modulo H) 
  1. Questo modulo descrive la procedura con cui il  fabbricante  che
soddisfa gli obblighi di cui al punto 2 si accerta e dichiara  che  i
prodotti in questione soddisfano i  requisiti  del  presente  decreto
legislativo. Il fabbricante  o  il  suo  mandatario  stabilito  nella
Comunita' appone la marcatura «CE» a ciascun prodotto  e  redige  una
dichiarazione  di  conformita'.  La  marcatura   «CE»   deve   essere
accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo  notificato
responsabile della sorveglianza. di cui al paragrafo 4. 
  2. Il fabbricante applica un  sistema  qualita'  approvato  per  la
progettazione la fabbricazione, l'ispezione finale ed il collaudo del
prodotto secondo quanto specificato al paragrafo 3,  ed  e'  soggetto
alla sorveglianza di cui al paragrafo 4. 
3. Sistema qualita'. 
  3.1. Il fabbricante presenta una domanda  di  valutazione  del  suo
sistema  qualita'  ad  un  organismo  notificato.  La  domanda   deve
contenere: 
    tutte le informazioni utili sulla categoria di prodotti prevista;
la documentazione relativa al sistema qualita'. 
  3.2. Il sistema qualita' deve garantire la conformita' dei prodotti
ai requisiti del presente decreto legislativo.  Tutti  i  criteri,  i
requisiti e le disposizioni adottati dal  fabbricante  devono  essere
documentati in modo sistematico e ordinato sotto  forma  di  criteri,
procedure e istruzioni scritte.  Questa  documentazione  relativa  al
sistema qualita' deve  permettere  una  interpretazione  uniforme  di
programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualita'.  Detta
documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione: 
    degli obiettivi di qualita', della struttura organizzativa, delle
responsabilita' di gestione in materia di qualita' di progettazione e
di qualita' dei prodotti; 
    delle specifiche tecniche di progettazione, norme incluse, che si
intende applicare qualora non vengano applicate pienamente  le  norme
di cui all'art. 6, comma 4, nonche' degli strumenti che permetteranno
di  garantire  l'osservanza   dei   requisiti   essenziali   di   cui
all'allegato II; 
    delle tecniche, dei processi e degli  interventi  sistematici  in
materia di controllo e verifica  della  progettazione,  che  verranno
applicati  nella  progettazione  dei   prodotti   appartenenti   alla
categoria in questione; 
    delle tecniche, dei processi e degli interventi  sistematici  che
si intende applicare nella fabbricazione, nel controllo di qualita' e
nella garanzia della qualita'; 
    degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e
dopo la fabbricazione, con indicazione della  frequenza  con  cui  si
intende effettuarli; 
    della  documentazione  in  materia  di  qualita',  ad  esempio  i
rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature,  le  qualifiche
del personale; 
    dei mezzi di controllo dell'ottenimento della qualita'  richiesta
e dell'efficacia di funzionamento del sistema qualita'. 
  3.3.  L'organismo  notificato  valuta  il  sistema   qualita'   per
determinare se soddisfa i requisiti di cui  al  paragrafo  3.2.  Esso
presume la conformita' a tali  requisiti  dei  sistemi  qualita'  che
soddisfano la corrispondente norma armonizzata (EN29001). Nel  gruppo
incaricato della valutazione deve essere presente almeno  un  esperto
nella tecnologia produttiva oggetto della valutazione.  La  procedura
di valutazione deve comprendere una visita valutativa  agli  impianti
del fabbricante. La decisione viene  notificata  al  fabbricante.  La
notifica deve contenere le conclusioni dell'esame  e  la  motivazione
circostanziata della decisione. 
  3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi  derivanti
dal sistema qualita' approvato, ed a fare in modo  che  esso  rimanga
adeguato ed efficace. Il fabbricante  o  il  suo  mandatario  tengono
informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema qualita'
di qualsiasi prevista modifica del  sistema.  L'organismo  notificato
valuta le modifiche  proposte  e  decide  se  il  sistema  modificato
continua a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo  3.2  o  se  e'
necessaria una seconda valutazione. L'organismo  notificato  comunica
la sua decisione  al  fabbricante.  La  notifica  deve  contenere  le
conclusioni  dell'esame  e  la   motivazione   circostanziata   della
decisione. 
4.  Sorveglianza   CE   sotto   la   responsabilita'   dell'organismo
notificato. 
  4.1. La sorveglianza CE deve garantire che il fabbricante  soddisfi
tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualita' approvato. 
  4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a
fini ispettivi nei locali di progettazione, fabbricazione, ispezione,
prova e  deposito  fornendo  tutte  le  necessarie  informazioni,  in
particolare: 
    la documentazione relativa al sistema qualita'; 
    la documentazione  prevista  dalla  sezione  «Fabbricazione»  del
sistema di garanzia della qualita', ad esempio risultati di  analisi,
calcoli, prove; 
    la documentazione  prevista  dalla  sezione  «Fabbricazione»  del
sistema garanzia della qualita', quali i rapporti ispettivi e i  dati
sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale. 
  4.3.  L'organismo  notificato   svolge   periodicamente   verifiche
ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga ed utilizzi  il
sistema  qualita',  e  fornisce  al  fabbricante  un  rapporto  sulle
verifiche effettuate. 
  4.4. L'organismo notificato  puo'  anche  effettuare  visite  senza
preavviso presso il fabbricante, procedendo o  facendo  procedere  in
tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il  corretto
funzionamento del sistema qualita'. Esso fornisce al  fabbricante  un
rapporto sulla visita e, se vi e'  stata  prova,  un  rapporto  sulla
prova stessa. 
  5. Il fabbricante, per almeno dieci anni  a  decorrere  dall'ultima
data di  fabbricazione  del  prodotto,  tiene  a  disposizione  delle
autorita' nazionali: 
    la documentazione di cui al  paragrafo  3.1,  secondo  capoverso,
secondo trattino; 
    le modifiche di cui al paragrafo 3.4, secondo capoverso; 
    le decisioni e i rapporti dell'organismo  notificato  di  cui  al
paragrafo 3.4, ultimo periodo, e ai paragrafi 4.3 e 4.4. 
  6.  Ogni  organismo  notificato  comunica  agli   altri   organismi
notificati le opportune informazioni riguardanti le  approvazioni  di
sistemi qualita' rilasciate o ritirate.