Allegato XIII GARANZIA QUALITA' TOTALE (modulo H) 1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2 si accerta e dichiara che i prodotti in questione soddisfano i requisiti del presente decreto legislativo. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita' appone la marcatura «CE» a ciascun prodotto e redige una dichiarazione di conformita'. La marcatura «CE» deve essere accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza. di cui al paragrafo 4. 2. Il fabbricante applica un sistema qualita' approvato per la progettazione la fabbricazione, l'ispezione finale ed il collaudo del prodotto secondo quanto specificato al paragrafo 3, ed e' soggetto alla sorveglianza di cui al paragrafo 4. 3. Sistema qualita'. 3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema qualita' ad un organismo notificato. La domanda deve contenere: tutte le informazioni utili sulla categoria di prodotti prevista; la documentazione relativa al sistema qualita'. 3.2. Il sistema qualita' deve garantire la conformita' dei prodotti ai requisiti del presente decreto legislativo. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di criteri, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema qualita' deve permettere una interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualita'. Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione: degli obiettivi di qualita', della struttura organizzativa, delle responsabilita' di gestione in materia di qualita' di progettazione e di qualita' dei prodotti; delle specifiche tecniche di progettazione, norme incluse, che si intende applicare qualora non vengano applicate pienamente le norme di cui all'art. 6, comma 4, nonche' degli strumenti che permetteranno di garantire l'osservanza dei requisiti essenziali di cui all'allegato II; delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici in materia di controllo e verifica della progettazione, che verranno applicati nella progettazione dei prodotti appartenenti alla categoria in questione; delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici che si intende applicare nella fabbricazione, nel controllo di qualita' e nella garanzia della qualita'; degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli; della documentazione in materia di qualita', ad esempio i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale; dei mezzi di controllo dell'ottenimento della qualita' richiesta e dell'efficacia di funzionamento del sistema qualita'. 3.3. L'organismo notificato valuta il sistema qualita' per determinare se soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 3.2. Esso presume la conformita' a tali requisiti dei sistemi qualita' che soddisfano la corrispondente norma armonizzata (EN29001). Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia produttiva oggetto della valutazione. La procedura di valutazione deve comprendere una visita valutativa agli impianti del fabbricante. La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione. 3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema qualita' approvato, ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace. Il fabbricante o il suo mandatario tengono informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema qualita' di qualsiasi prevista modifica del sistema. L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 3.2 o se e' necessaria una seconda valutazione. L'organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione. 4. Sorveglianza CE sotto la responsabilita' dell'organismo notificato. 4.1. La sorveglianza CE deve garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualita' approvato. 4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi nei locali di progettazione, fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare: la documentazione relativa al sistema qualita'; la documentazione prevista dalla sezione «Fabbricazione» del sistema di garanzia della qualita', ad esempio risultati di analisi, calcoli, prove; la documentazione prevista dalla sezione «Fabbricazione» del sistema garanzia della qualita', quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale. 4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga ed utilizzi il sistema qualita', e fornisce al fabbricante un rapporto sulle verifiche effettuate. 4.4. L'organismo notificato puo' anche effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema qualita'. Esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se vi e' stata prova, un rapporto sulla prova stessa. 5. Il fabbricante, per almeno dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del prodotto, tiene a disposizione delle autorita' nazionali: la documentazione di cui al paragrafo 3.1, secondo capoverso, secondo trattino; le modifiche di cui al paragrafo 3.4, secondo capoverso; le decisioni e i rapporti dell'organismo notificato di cui al paragrafo 3.4, ultimo periodo, e ai paragrafi 4.3 e 4.4. 6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le opportune informazioni riguardanti le approvazioni di sistemi qualita' rilasciate o ritirate.