(Accordo - art. 6)
                             ARTICOLO 6 
    1. Ciascuno Stato membro assicura  l'applicazione  del  principio
della parita' di retribuzione tra  lavoratori  di  sesso  maschile  e
quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro. 
    2. Per retribuzione deve essere inteso,  ai  sensi  del  presente
articolo, il salario o trattamento normale di base o minimo  e  tutti
gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in  contanti
o  in  natura,  dal  datore  di  lavoro  al  lavoratore  in   ragione
dell'impiego di quest'ultimo. 
   La parita' di  retribuzione,  senza  discriminazione  fondata  sul
sesso, implica: 
    a) che la retribuzione accordata per uno stesso lavoro pagato a 
cottimo sia fissata in base a una stessa unita' di misura, 
    b) che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato  a  tempo
sia uguale per un posto di lavoro uguale. 
    3. Il presente articolo non osta a che uno Stato membro  mantenga
o adotti misure che prevedano vantaggi specifici intesi a  facilitare
l'esercizio di un'attivita' professionale da parte delle donne ovvero
a evitare o compensare svantaggi nella loro carriera professionale.