PROTOCOLLO SULLA COESIONE ECONOMICA E SOCIALE LE ALTE PARTI CONTRAENTI, RICORDANDO che l'Unione si propone l'obiettivo di promuovere il progresso economico e sociale, in particolare mediante il rafforzamento della coesione economica e sociale; RICORDANDO che l'articolo 2 del trattato che istituisce la Comunita' europea prevede tra l'altro di promuovere la coesione economica e sociale e la solidarieta' tra gli Stati membri e che il rafforzamento di tale coesione figura tra le azioni della Comunita' enunciate all'articolo 3 del trattato; RICORDANDO che le disposizioni della Parte terza, Titolo XIV, sulla coesione economica e sociale, forniscono, nel loro insieme, la base giuridica per il consolidamento e l'ulteriore sviluppo dell'azione comunitaria nel settore della coesione economica e sociale, compresa la possibilita' di creae un nuovo fondo; RICORDANDO che le disposizioni della Parte terza, Titolo XII, sulle reti transeuropee e Titolo XVI, sull'ambiente prevedono un fondo di coesione da istituire entro il 31 dicembre 1993; CONVINTE che il progresso verso l'Unione economica e monetaria contribuira' alla crescita economica di tutti gli Stati membri; CONSTATANDO che i fondi strutturali della Comunita' saranno raddoppiati in termini reali tra il 1987 e il 1993, implicando considerevoli trasferimenti, specialmente in termini di percentuale del PIL degli Stati membri meno prosperi; CONSTATANDO che la BEI sta erogando prestiti considerevoli e sempre maggiori a favore delle regioni piu' povere; CONSIDERANDO il desiderio di una maggiore flessibilita' nelle modalita' di assegnazione delle risorse provenienti dai fondi strutturali; PRENDENDO atto del desiderio di modulare i livelli della partecipazione comunitaria ai programmi e ai progetti in alcuni paesi; PRENDENDO atto della proposta di prendere maggiormente in considerazione la prosperita' relativa degli Stati membri nel sistema delle risorse proprie; RIBADISCONO che la promozione della coesione economica e sociale e' di vitale importanza per il pieno sviluppo e il durevole successo della Comunita' e sottolineano l'importanza dell'inclusione della coesione economica e sociale negli articolo 2 e 3 del trattato; RIBADISCONO la convinzione che i fondi strutturali debbano continuare a svolgere un ruolo considerevole nel conseguimento degli obiettivi della Comunita' nel settore della coesione; RIBADISCONO la convinzione che la BEI debba continuare a dedicare la maggior parte delle sue risorse alla promozione della coesione economica e sociale e si dichiarano disposti a riesaminare le esigenze di capitale della BEI non appena cio' sia a tal fine necessario; RIBADISCONO la necessita' di un'approfondita valutazione del funzionamento e dell'efficienza dei fondi strutturali nel 1992 e la necessita' di riesaminare, in tale occasione, l'adeguata dimensione di tali fondi alla luce dei compiti della Comunita' nel settore della coesione economica e sociale; CONVENGONO che il Fondo di coesione da istituire entro il 31 dicembre 1993 eroghera' contributi finanziari comunitari a favore di progetti nei settori dell'ambiente e delle reti transeuropee negli Stati membri con un PNL pro capite inferiore al 90% della media comunitaria i quali abbiano un programma volto a soddisfare le condizioni di convergenza economica di cui all'articolo 104 C del trattato; DICHIARANO l'intenzione di permettere un maggior margine di flessibilita' nella concessione dei finanziamenti dei fondi strutturali per tener conto delle necessita' specifiche che non siano contelmplate dall'attuale regolamentazione dei fondi strutturali; DICHIARANO di essere disposte a modulare i livelli della partecipazione comunitaria nel contesto di programmi e progetti dei fondi strutturali, per evitare eccessivi aumenti delle spese di bilancio negli Stati membri meno prosperi; RICONOSCONO la necessita' di un regolare controllo dei progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica e sociale e si dichiarano disposte ad esaminare tutte le misure all'uopo necessarie; DICHIARANO l'intenzione di tener maggiormente conto della capacita' contributiva dei singoli Stati membri nel sistema delle risorse proprie e di esaminare, per gli Stati membri meno prosperi, i mezzi di correzione degli elementi di regressivita' esistenti nell'attuale sistema di risorse proprire. CONVENGONO di allegare il presente protocollo al trattato che istituisce la Comunita' europea.