(Allegato B)
                                                           Allegato B 
                               (Decreto legislativo 25 novembre 1996, 
                                                  n. 645, allegato 2) 
 
                   ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI 
              E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'Art. 7 
 
    A. Lavoratrici gestanti di cui all'art. 6 del testo unico. 
    1. Agenti: 
      a)  agenti  fisici:  lavoro  in  atmosfera  di   sovrapressione
elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea; 
      b) agenti biologici: 
        toxoplasma; 
        virus della rosolia, a meno che  sussista  la  prova  che  la
lavoratrice e' sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo
stato di immunizzazione; 
      c) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in  cui
questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano. 
    2.  Condizioni  di  lavoro:  lavori  sotterranei   di   carattere
minerario. 
    B. Lavoratrici in periodo successivo al parto di cui  all'art.  6
del testo unico. 
    1. Agenti: 
      a) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in  cui
tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano. 
    2.  Condizioni  di  lavoro:  lavori  sotterranei   di   carattere
minerario. 
 
Nota all'allegato B:
    - Il  decreto  legislativo  25 novembre  1996,  n.  645,  recante
"Recepimento  della  direttiva  92/85/CEE concernente il migliormento
della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti,
puerpere  o in periodo di allattamento", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 299 del 21 dicembre 1996.