(Allegato C)
                                                           Allegato C 
                               (Decreto legislativo 25 novembre 1996, 
                                                  n. 645, allegato 1) 
 
              ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI 
              E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'Art. 11 
 
    A. Agenti. 
    1. Agenti fisici, allorche' vengono considerati come  agenti  che
comportano lesioni del feto e/o rischiano di  provocare  il  distacco
della placenta, in particolare: 
      a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti; 
      b) movimentazione manuale di  carichi  pesanti  che  comportano
rischi, soprattutto dorsolombari; 
      c) rumore; 
      d) radiazioni ionizzanti; 
      e) radiazioni non ionizzanti; 
      f) sollecitazioni termiche; 
      g)  movimenti  e  posizioni   di   lavoro,   spostamenti,   sia
all'interno sia all'esterno  dello  stabilimento,  fatica  mentale  e
fisica e altri disagi  fisici  connessi  all'attivita'  svolta  dalle
lavoratrici di cui all'art. 1. 
    2. Agenti biologici. 
    Agenti biologici dei  gruppi  di  rischio  da  2  a  4  ai  sensi
dell'art. 75 del decreto legislativo 19 settembre  1994,  n.  626,  e
successive modificazioni ed integrazioni, nella  misura  in  cui  sia
noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono
in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreche'  non
figurino ancora nell'allegato II. 
    3. Agenti chimici. 
    Gli agenti chimici seguenti, nella misura in  cui  sia  noto  che
mettono in  pericolo  la  salute  delle  gestanti  e  del  nascituro,
sempreche' non figurino ancora nell'allegato II: 
      a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi  della
direttiva n. 67/548/CEE, purche' non  figurino  ancora  nell'allegato
II; 
      b) agenti chimici che figurano nell'allegato VIII  del  decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni  ed
integrazioni; 
      c) mercurio e suoi derivati; 
      d) medicamenti antimitotici; 
      e) monossido di carbonio; 
      f)  agenti  chimici  pericolosi  di   comprovato   assorbimento
cutaneo. 
    B. Processi. 
    Processi industriali che figurano nell'allegato VIII del  decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni  ed
integrazioni. 
    C. Condizioni di lavoro. 
    Lavori sotterranei di carattere minerario. 
 
Nota all'allegato C:
    - Per  il  titolo del decreto legislativo n. 645/1996, si veda in
nota all'allegato B.
Note all'allegato C, lettera A, n. 2:
    L'art.   75   del  citato  decreto  legislativo  n.  626/1994,  e
successive modificazioni e integrazioni, reca:
    "Art. 75 (Classificazione degli agenti biologici). - 1.Gli agenti
biologici  sono  ripartiti  nei seguenti quattro gruppi a seconda del
rischio di infezione:
      a) agente  biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche
probabilita' di causare malattie in soggetti umani;
      b) agente  biologico  del  gruppo 2: un agente che puo' causare
malattie  in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori;
e'  poco  probabile  che  si  propaga  nella comunita'; sono di norma
disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
      c) agente  biologico  del  gruppo 3: un agente che puo' causare
malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i
lavoratori; l'agente biologico puo' propagarsi nella comunita', ma di
norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
      d) agente  biologico del gruppo 4: un agente biologico che puo'
provocare  malattie  gravi  in  soggetti umani e costituisce un serio
rischio  per  i  lavoratori  e  puo' presentare un elevato rischio di
propagazione   nella  comunita';  non  sono  disponibili,  di  norma,
efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
    2.  Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione
non  puo'  essere  attribuito in modo inequivocabile ad uno fra i due
gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio piu'
elevato tra le due possibilita'.
    3.   L'allegato   XI  riporta  l'elenco  degli  agenti  biologici
classificati nei gruppi 2, 3, 4.".
Nota all'allegato C, lettera A, n. 3, lettera b):
    - Si  trascrive l'allegato VIII del citato decreto legislativo n.
626/1994.
"Allegato VIII
Elenco di sostanze, preparati e processi
    1. Produzione di auramina col metodo Michler.
    2.  I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici
presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.
    3.  Lavori  che  espongono  alle  polveri, fumi e nebbie prodotti
durante il raffinamento del nichel a temperature elevate.
    4.  Processo  agli  acidi  forti  nella  fabbricazione  di alcool
isopropilico.
    5. Il lavoro comportante l'esposizione a polvere di legno duro.".
Nota all'allegato C, lettera B:
    - Per  il  titolo  del citato decreto legislativo n. 626/1994, si
veda in note all'art. 11, comma 1.