(Allegato IV)
                                                          Allegato IV 
            CONTROLLO DI FABBRICAZIONE INTERNO (modulo A) 
  1. Il fabbricante o il suo mandatario  stabilito  nella  Comunita',
che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2, si  accerta  e  dichiara
che i prodotti  soddisfano  i  requisiti  del  presente  decreto.  Il
fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita'  appone  la
marcatura «CE» a ciascun prodotto e redige una dichiarazione  scritta
di conformita' (vedi allegato VIII). 
  2. Il fabbricante prepara la documentazione  tecnica  descritta  al
punto 3; il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita'
la tiene a disposizione delle autorita' nazionali competenti, a  fini
ispettivi, per dieci  anni  dall'ultima  data  di  fabbricazione  del
prodotto. Nel caso in cui ne' il fabbricante ne'  il  suo  mandatario
siano stabiliti nella Comunita', l'obbligo di tenere  a  disposizione
la  documentazione  tecnica   incombe   alla   persona   responsabile
dell'immissione del prodotto nel mercato comunitario. 
  3.  La  documentazione  tecnica  deve  consentire  di  valutare  la
conformita' del prodotto ai  requisiti  del  presente  decreto;  deve
comprendere, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto,
la fabbricazione ed il funzionamento del prodotto (vedi allegato IX). 
  4.  Il  fabbricante  o  il  suo  mandatario  conserva  copia  della
dichiarazione di conformita' insieme con la documentazione tecnica. 
  5. Il fabbricante prende tutte le misure  necessarie  affinche'  il
processo di fabbricazione garantisca la conformita' dei prodotti alla
documentazione tecnica di cui al  paragrafo  2  e  ai  requisiti  del
presente decreto.