(Protocollo-art. 43)
                             ARTICOLO 43 
                        Disposizioni generali 
    43.1. Una deroga di cui  all'articolo  109  K,  paragrafo  1  del
trattato comporta che i seguenti articoli del  presente  statuto  non
conferiscono nessun diritto o non impongono alcun obbligo agli  Stati
membri interessati: 3, 6, 9.2, 12.1., 14.3, 16, 18, 19, 20,  22,  23,
26.2, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 50 e 52. 
    43.2. Le Banche centrali degli Stati membri con una deroga,  come
specificato nell'articolo 109 K, paragrafo 1 del trattato, mantengono
i loro poteri  nel  settore  della  politica  monetaria  in  base  ai
rispettivi diritti nazionali. 
    43.3. Conformemente all'articolo 109 K, paragrafo 4 del  trattato
l'espressione "Stati membri" equivale a "Stati membri  senza  deroga"
nei seguenti articoli del presente statuto: 3, 11.2, 19, 34.2 e 50. 
    43.4.  L'espressione  "Banche  centrali  nazionali"  equivale   a
"Banche centrali  degli  Stati  membri  senza  deroga"  nei  seguenti
articoli del presente statuto: 9.2, 10.1, 10.3, 12.1, 16, 17, 18, 22,
23, 27, 30, 31, 32, 33.2 e 52. 
    43.5. Negli articoli 10.3 e 33.1 per "partecipanti  al  capitale"
si intendono le Banche centrali degli Stati membri senza deroga. 
    43.6. Negli articoli 10.3 e 30.2 per "capitale  sottoscritto"  si
intende capitale della BCE sottoscritto dalle Banche  centrali  degli
Stati membri senza deroga.