(Protocollo-art. 44)
                             ARTICOLO 44 
                    Compiti transitori della BCE 
   La BCE assume quei compiti propri  dell'IME  che,  a  causa  delle
deroghe di uno o piu' Stati membri, devono  essere  ancora  adempiuti
nella terza fase. 
   La BCE fornisce pareri nella fase di preparazione dell'abrogazione
delle deroghe di cui all'articolo 109 K del trattato.