(Protocollo-art. 49)
                             ARTICOLO 49 
Versamento  differito   del   capitale,   delle   riserve   e   degli
                      accantonamenti della BCE 
    49.1. La Banca centrale di uno Stato membro  la  cui  deroga  sia
stata abrogata, versa  la  quota  del  capitale  della  BCE  da  essa
sottoscritta nella stessa misura delle altre  Banche  centrali  degli
Stati membri con deroga e trasferisce alla BCE attivita'  di  riserva
in  valuta  estera  conformemente  all'articolo  30.1.  La  somma  da
trasferire e' determinata moltiplicando il valore in ECU, ai tassi di
cambio correnti delle attivita' di  riserva  in  valuta  estera  gia'
trasferite alla BCE conformemente all'articolo 30.1, per il  rapporto
tra il numero di quote sottoscritte dalla Banca centrale nazionale in
questione e il numero  di  quote  gia'  versate  dalle  altre  Banche
centrali nazionali. 
    49.2.   Oltre   al   versamento   da   effettuare   conformemente
all'articolo 49.1, la Banca centrale  interessata  contribuisce  alle
riserve della BCE,  agli  accantonamenti  equiparabili  a  riserve  e
all'importo ancora da assegnare alle riserve  e  agli  accantonamenti
corrispondente al saldo del conto profitti e perdite quale risulta al
31 dicembre dell'anno che  precede  l'abrogazione  della  deroga.  La
somma  da  versare  come  contributo  viene   fissata   moltiplicando
l'importo  delle  riserve,  come  sopra  definito  e  dichiarato  nel
bilancio approvato della BCE, per il rapporto tra il numero di  quote
sottoscritte dalla Banca centrale interessata e il  numero  di  quote
gia' versate dalle altre Banche centrali.