(Allegato VI)
                                                          Allegato VI 
                         ESAME «CE DEL TIPO» 
                             (modulo B) 
  1. Un organismo notificato accerta e  dichiara  che  un  esemplare,
rappresentativo   della   produzione   considerata,    soddisfa    le
disposizioni del presente decreto. 
  2. La domanda di esame «CE del tipo»  deve  essere  presentata  dal
fabbricante o dal suo mandatario  stabilito  nella  Comunita'  ad  un
organismo notificato di sua scelta. 
  La domanda deve contenere: 
    il nome e l'indirizzo del fabbricante e, qualora la  domanda  sia
presentata dal  suo  mandatario,  anche  il  nome  e  l'indirizzo  di
quest'ultimo; 
    una dichiarazione scritta che la  stessa  domanda  non  e'  stata
presentata a nessun altro organismo notificato; 
    la documentazione tecnica descritta al punto 3. 
  Il richiedente mette a disposizione  dell'organismo  notificato  un
esemplare  rappresentativo  della  produzione  considerata,  qui   di
seguito denominato «tipo» (*). L'organismo notificato  puo'  chiedere
altri esemplari dello stesso tipo qualora sia necessario per eseguire
il programma di prove. 
  3.  La  documentazione  tecnica  deve  consentire  di  valutare  la
conformita' del prodotto ai  requisiti  del  presente  decreto;  deve
comprendere, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto,
la fabbricazione e il funzionamento del prodotto (vedi allegato IX). 
  4. L'organismo notificato: 
    4.1. esamina la documentazione tecnica, verifica che il tipo  sia
stato fabbricato in conformita' con tale documentazione ed  individua
gli elementi progettati in conformita' delle disposizioni delle norme
di cui all'art. 6, comma 4  nonche'  gli  elementi  progettati  senza
applicare le disposizioni previste da tali norme; 
 
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                 (*) Uno stesso tipo puo' coprire piu' varianti di un 
          prodotto a condizione che le differenze tra le varianti non 
            influiscano sul livello di sicurezza o su altri requisiti 
          in materia di prestazioni del prodotto. 
 
    4.2. effettua o fa effettuare gli esami appropriati  e  le  prove
necessarie per verificare se le soluzioni  adottate  dal  fabbricante
soddisfano i requisiti essenziali di cui all'allegato II qualora  non
siano state applicate le norme di cui all'art. 6, comma 4; 
    4.3. effettua e fa effettuare gli esami appropriati  e  le  prove
necessarie per verificare se, qualora il fabbricante abbia deciso  di
conformarsi   alle   norme   relative,   tali   norme   siano   state
effettivamente applicate; 
    4.4. concorda con il richiedente il luogo in cui gli esami  e  le
necessarie prove devono essere effettuati. 
  5. Se il  tipo  soddisfa  le  disposizioni  del  presente  decreto,
l'organismo notificato rilascia un attestato di esame «CE  del  tipo»
al richiedente. L'attestato deve contenere il nome e l'indirizzo  del
fabbricante, le conclusioni dell'esame, le  condizioni  di  validita'
del certificato e i dati necessari  per  l'identificazione  del  tipo
approvato. 
  All'attestato e' allegato un  elenco  dei  fascicoli  significativi
della documentazione tecnica, di cui l'organismo autorizzato conserva
una copia. 
  Se al fabbricante viene negato il rilascio di un attestato di esame
del tipo, l'organismo notificato deve fornire motivi dettagliati  per
tale rifiuto. 
  6. Il richiedente informa l'organismo  notificato  che  detiene  la
documentazione tecnica relativa all'attestato di esame «CE del  tipo»
di tutte le modifiche  al  prodotto  approvato  che  devono  ricevere
un'ulteriore approvazione, qualora tali  modifiche  possano  influire
sulla  conformita'  ai  requisiti  essenziali  o  modalita'  di   uso
prescritte del prodotto. Questa nuova approvazione  viene  rilasciata
sotto forma di un complemento dell'attestato originale di  esame  «CE
del tipo». 
  7.  Ogni  organismo  notificato  comunica  agli   altri   organismi
notificati le informazioni utili riguardanti gli attestati  di  esame
«CE del tipo» ed i complementi rilasciati e ritirati. 
  8. Gli altri organismi  notificati  possono  ottenere  copia  degli
attestati di esame «CE  del  tipo»  e/o  dei  loro  complementi.  Gli
allegati degli attestati  sono  tenuti  a  disposizione  degli  altri
organismi notificati. 
  9. Il fabbricante o il suo  mandatario  conserva,  insieme  con  la
documentazione tecnica, copia degli attestati di esame «CE del  tipo»
e  dei  loro  complementi  per  dieci  anni   dall'ultima   data   di
fabbricazione del prodotto. Nel caso in cui ne' il fabbricante ne' il
suo mandatario siano stabiliti nella Comunita', l'obbligo di tenere a
disposizione  la  documentazione   tecnica   incombe   alla   persona
responsabile dell'immissione del prodotto nel mercato comunitario.