(Protocollo-art. 3)
                             ARTICOLO 3 
   Al fine di garantire l'efficacia della procedura per  i  disavanzi
eccessivi, i Governi degli Stati membri, ai sensi della stessa,  sono
responsabili  dei  disavanzi  della  pubblica  amministrazione   come
definita all'articolo 2 primo trattino del presente  protocollo.  Gli
Stati membri assicurano che le  procedure  nazionali  in  materia  di
bilancio consentano loro di rispettare  gli  obblighi  derivanti  dal
trattato  in  questo  settore.  Gli  Stati  membri  riferiscono  alla
Commissione,  tempestivamente  e  regolarmente,  in  merito  al  loro
disavanzo, previsto ed effettivo, nonche' al livello del loro debito.