Allegato VII CONFORMITA' AL TIPO (modulo C) 1. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita' si accerta e dichiara che i prodotti in questione sono conformi al tipo oggetto dell'attesto di esame «CE del tipo» e soddisfano i requisiti del presente decreto. Il fabbricante appone la marcatura «CE» a ciascun prodotto e redige una dichiarazione di conformita' (vedi allegato VIII). 2. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinche' il processo di fabbricazione assicuri la conformita' dei prodotti al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» e ai requisiti del presente decreto. 3. Il fabbricante o il suo mandatario conserva copia della dichiarazione di conformita' per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto. Nel caso in cui ne' il fabbricante ne' il suo mandatario siano stabiliti nella Comunita', l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione del prodotto nel mercato comunitario (vedi allegato IX). 4. Per quanto riguarda la valutazione della conformita' ai requisiti relativi alle emissioni di gas di scarico del presente decreto e nell'eventualita' che un costruttore non operi a norma di un pertinente sistema qualita' come quello di cui all'allegato XIII, un organismo notificato scelto dal costruttore puo' eseguire o far eseguire controlli sui prodotti ad intervalli casuali. Se il livello qualitativo appare insoddisfacente o se appare necessario verificare la validita' dei dati presentati dal costruttore, e' utilizzata la procedura seguente: un motore di serie e' sottoposto alla prova descritta nell'allegato II, punto B. I motori di prova devono aver subito un rodaggio, parziale o completo, conforme alle prescrizioni del costruttore. Se le emissioni di gas di scarico specifiche del motore di serie eccedono i valori limite descritti alla tabella di cui al punto 2 dell'allegato II, punto B, il costruttore puo' chiedere che le misure siano effettuate su un campione di motori di serie comprendente il motore sottoposto originariamente alla prova. Per garantire la conformita' del campione di motori di cui sopra ai requisiti del presente decreto, si applica il metodo statistico descritto nell'allegato XV.