(Allegato VII)
                                                         Allegato VII 
                         CONFORMITA' AL TIPO 
                             (modulo C) 
  1. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita'  si
accerta e dichiara che i prodotti in questione sono conformi al  tipo
oggetto dell'attesto di esame «CE del tipo» e soddisfano i  requisiti
del presente decreto. Il  fabbricante  appone  la  marcatura  «CE»  a
ciascun prodotto e redige  una  dichiarazione  di  conformita'  (vedi
allegato VIII). 
  2. Il fabbricante prende tutte le misure  necessarie  affinche'  il
processo di fabbricazione assicuri la  conformita'  dei  prodotti  al
tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» e ai requisiti del
presente decreto. 
  3.  Il  fabbricante  o  il  suo  mandatario  conserva  copia  della
dichiarazione di conformita' per almeno dieci anni  dall'ultima  data
di fabbricazione del prodotto. Nel caso in cui ne' il fabbricante ne'
il suo mandatario  siano  stabiliti  nella  Comunita',  l'obbligo  di
tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla  persona
responsabile dell'immissione del  prodotto  nel  mercato  comunitario
(vedi allegato IX). 
  4.  Per  quanto  riguarda  la  valutazione  della  conformita'   ai
requisiti relativi alle emissioni di  gas  di  scarico  del  presente
decreto e nell'eventualita' che un costruttore non operi a  norma  di
un pertinente sistema qualita' come quello di cui all'allegato  XIII,
un organismo notificato scelto dal costruttore puo'  eseguire  o  far
eseguire controlli sui prodotti ad intervalli casuali. Se il  livello
qualitativo appare insoddisfacente o se appare necessario  verificare
la validita' dei dati presentati dal costruttore,  e'  utilizzata  la
procedura seguente: 
    un  motore  di  serie  e'   sottoposto   alla   prova   descritta
nell'allegato II, punto B. I motori di prova devono  aver  subito  un
rodaggio,  parziale  o  completo,  conforme  alle  prescrizioni   del
costruttore. Se le emissioni di gas di scarico specifiche del  motore
di serie eccedono i valori limite descritti alla tabella  di  cui  al
punto 2 dell'allegato II, punto B, il costruttore puo'  chiedere  che
le misure  siano  effettuate  su  un  campione  di  motori  di  serie
comprendente il motore sottoposto  originariamente  alla  prova.  Per
garantire la conformita' del campione  di  motori  di  cui  sopra  ai
requisiti del presente  decreto,  si  applica  il  metodo  statistico
descritto nell'allegato XV.