(Protocollo-art. 6)
                             ARTICOLO 6 
   Il  Consiglio,  deliberando  all'unanimita'  su   proposta   della
Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, dell'IME o
della  BCE,  a  seconda  dei  casi,  nonche'  del  Comitato  di   cui
all'articolo 109 C  del  trattato,  adotta  le  disposizioni  atte  a
precisare i dettagli dei criteri di convergenza di  cui  all'articolo
109 J del trattato, che  pertanto  sono  destinate  a  sostituire  il
presente protocollo.