ARTICOLO 6 Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, dell'IME o della BCE, a seconda dei casi, nonche' del Comitato di cui all'articolo 109 C del trattato, adotta le disposizioni atte a precisare i dettagli dei criteri di convergenza di cui all'articolo 109 J del trattato, che pertanto sono destinate a sostituire il presente protocollo.