(Allegato IX)
                                                          Allegato IX 
           DOCUMENTAZIONE TECNICA FORNITA DAL COSTRUTTORE 
  La documentazione tecnica di cui agli allegati IV, VI, VII, X,  XII
e XIV deve comprendere tutti i dati o mezzi pertinenti utilizzati dal
costruttore per garantire che i componenti o l'unita' siano  conformi
ai relativi requisiti essenziali. 
  La documentazione  tecnica  deve  consentire  la  comprensione  del
progetto, della  fabbricazione  e  del  funzionamento  del  prodotto,
nonche' permettere di  valutarne  la  conformita'  ai  requisiti  del
presente decreto legislativo. 
  La documentazione deve comprendere, se  necessario  ai  fini  della
valutazione: 
    a) una descrizione generale del tipo; 
    b) disegni di progettazione di massima e di fabbricazione, schemi
dei componenti, dei sottoassemblaggi, dei circuiti; 
    c) descrizioni e spiegazioni necessarie per  la  comprensione  di
detti disegni e schemi e del funzionamento del prodotto; 
    d) un elenco delle norme di cui all'art. 6,  comma  4,  applicate
interamente o parzialmente, nonche' una descrizione  delle  soluzioni
adottate per rispondere ai requisiti  essenziali  qualora  non  siano
state applicate le norme di cui all'art. 6, comma 4; 
    e) i  risultati  dei  calcoli  di  progettazione  e  degli  esami
effettuati; 
    f)  i  risultati  delle  prove  o  specificamente  i  calcoli  di
stabilita' secondo  il  punto  3.2  dei  requisiti  essenziali  e  di
galleggiabilita'  secondo  il  punto  3.3  dei  requisiti  essenziali
(allegato II, punto A); 
    g) i risultati delle prove relative alle  emissioni  dei  gas  di
scarico che dimostrano la conformita' con il punto  2  dei  requisiti
essenziali (allegato II, punto B); 
    h) i risultati delle prove relative alle emissioni acustiche o  i
dati relativi all'unita' di riferimento che dimostrano la conformita'
con il punto 1 dei requisiti essenziali (allegato II, punto C).