Allegato IX DOCUMENTAZIONE TECNICA FORNITA DAL COSTRUTTORE La documentazione tecnica di cui agli allegati IV, VI, VII, X, XII e XIV deve comprendere tutti i dati o mezzi pertinenti utilizzati dal costruttore per garantire che i componenti o l'unita' siano conformi ai relativi requisiti essenziali. La documentazione tecnica deve consentire la comprensione del progetto, della fabbricazione e del funzionamento del prodotto, nonche' permettere di valutarne la conformita' ai requisiti del presente decreto legislativo. La documentazione deve comprendere, se necessario ai fini della valutazione: a) una descrizione generale del tipo; b) disegni di progettazione di massima e di fabbricazione, schemi dei componenti, dei sottoassemblaggi, dei circuiti; c) descrizioni e spiegazioni necessarie per la comprensione di detti disegni e schemi e del funzionamento del prodotto; d) un elenco delle norme di cui all'art. 6, comma 4, applicate interamente o parzialmente, nonche' una descrizione delle soluzioni adottate per rispondere ai requisiti essenziali qualora non siano state applicate le norme di cui all'art. 6, comma 4; e) i risultati dei calcoli di progettazione e degli esami effettuati; f) i risultati delle prove o specificamente i calcoli di stabilita' secondo il punto 3.2 dei requisiti essenziali e di galleggiabilita' secondo il punto 3.3 dei requisiti essenziali (allegato II, punto A); g) i risultati delle prove relative alle emissioni dei gas di scarico che dimostrano la conformita' con il punto 2 dei requisiti essenziali (allegato II, punto B); h) i risultati delle prove relative alle emissioni acustiche o i dati relativi all'unita' di riferimento che dimostrano la conformita' con il punto 1 dei requisiti essenziali (allegato II, punto C).