Art. 1066 Rimborso delle spese legali 1. In relazione alla rilevante finalita' di interesse pubblico di gestione del rapporto di impiego o di servizio, ai sensi dell'articolo 112 del decreto n. 196, il trattamento dei dati giudiziari, in materia di rimborso delle spese legali per il personale militare, avviene nell'ambito dei seguenti procedimenti e attivita': a) istruttoria dell'istanza di rimborso di spese legali; b) valutazione dei pareri gerarchici e della connessione dei fatti con il servizio od obblighi istituzionali; c) pagamento delle spese legali e di giudizio a seguito di conforme giudizio di congruita' dell'Avvocatura generale dello Stato; d) trattazione delle istanze di gratuito patrocinio; e) istruttoria delle istanze di anticipo spese legali; f) valutazione di pareri gerarchici; g) valutazione rispondenza dei fatti ai requisiti previsti dalla normativa specifica; h) pagamento delle somme di rimborso in anticipo. 2. In relazione alla rilevante finalita' di interesse pubblico di gestione del rapporto di impiego o di servizio, ai sensi dell'articolo 112 del decreto n. 196, il trattamento dei dati giudiziari, in materia di rimborso delle spese legali per il personale civile della Difesa, avviene nell'ambito dei seguenti procedimenti e attivita': a) liquidazione spese di giudizio; b) liquidazione somme spettanti per rivalutazione e interessi moratori. 3. Il trattamento dei dati giudiziari e' effettuato ai sensi dei libri IV, V e VI del codice, della normativa sul rapporto di lavoro del personale civile e di quella processuale vigente. 4. Le particolari forme di elaborazione dei dati, per le finalita' di seguito indicate, sono le seguenti: a) comunicazione all'Avvocatura generale dello Stato per l'acquisizione del prescritto parere di congruita'; b) comunicazione all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa, ai fini del pagamento delle somme riconosciute all'interessato a titolo di rimborso. 5. Ai fini del corretto espletamento del procedimento di rimborso delle spese legali, vengono necessariamente in trattazione i dati giudiziari, e in particolare la sentenza di assoluzione del pubblico dipendente e il suo integrale contenuto. 6. I principali tipi di trattamento sono l'acquisizione e l'esame di atti giudiziari, la loro valutazione ai fini dell'accertamento della connessione diretta dei fatti contestati con il servizio e, in definitiva, della sussistenza del diritto al rimborso. 7. L'attivita' procedimentale comporta la comunicazione, archiviazione e, ove del caso, distruzione secondo modalita' previste dalla normativa vigente.
Note agli articoli 1065 e 1066: - Per il testo degli articoli 67 e 112 del decreto legislativo n. 196 del 2003 si vedano le note all'art. 1054.