Art. 1066 
 
                     Rimborso delle spese legali 
 
1. In relazione alla rilevante finalita'  di  interesse  pubblico  di
gestione  del  rapporto  di  impiego  o   di   servizio,   ai   sensi
dell'articolo 112  del  decreto  n.  196,  il  trattamento  dei  dati
giudiziari,  in  materia  di  rimborso  delle  spese  legali  per  il
personale militare, avviene nell'ambito dei seguenti  procedimenti  e
attivita': 
a) istruttoria dell'istanza di rimborso di spese legali; 
b) valutazione dei pareri gerarchici e della  connessione  dei  fatti
con il servizio od obblighi istituzionali; 
c) pagamento delle spese legali e di giudizio a seguito  di  conforme
giudizio di congruita' dell'Avvocatura generale dello Stato; 
d) trattazione delle istanze di gratuito patrocinio; 
e) istruttoria delle istanze di anticipo spese legali; 
f) valutazione di pareri gerarchici; 
g) valutazione rispondenza dei  fatti  ai  requisiti  previsti  dalla
normativa specifica; 
h) pagamento delle somme di rimborso in anticipo. 
2. In relazione alla rilevante finalita'  di  interesse  pubblico  di
gestione  del  rapporto  di  impiego  o   di   servizio,   ai   sensi
dell'articolo 112  del  decreto  n.  196,  il  trattamento  dei  dati
giudiziari,  in  materia  di  rimborso  delle  spese  legali  per  il
personale civile  della  Difesa,  avviene  nell'ambito  dei  seguenti
procedimenti e attivita': 
a) liquidazione spese di giudizio; 
b)  liquidazione  somme  spettanti  per  rivalutazione  e   interessi
moratori. 
3. Il trattamento dei dati giudiziari  e'  effettuato  ai  sensi  dei
libri IV, V e VI del codice, della normativa sul rapporto  di  lavoro
del personale civile e di quella processuale vigente. 
4. Le particolari forme di elaborazione dei dati, per le finalita' di
seguito indicate, sono le seguenti: 
a)   comunicazione   all'Avvocatura   generale   dello   Stato    per
l'acquisizione del prescritto parere di congruita'; 
b)  comunicazione  all'Ufficio  centrale  del  bilancio   presso   il
Ministero  della  difesa,  ai  fini   del   pagamento   delle   somme
riconosciute all'interessato a titolo di rimborso. 
5. Ai fini del corretto espletamento  del  procedimento  di  rimborso
delle spese legali, vengono necessariamente  in  trattazione  i  dati
giudiziari, e in particolare la sentenza di assoluzione del  pubblico
dipendente e il suo integrale contenuto. 
6. I principali tipi di trattamento sono l'acquisizione e l'esame  di
atti giudiziari, la loro valutazione ai fini dell'accertamento  della
connessione diretta dei  fatti  contestati  con  il  servizio  e,  in
definitiva, della sussistenza del diritto al rimborso. 
7.   L'attivita'   procedimentale    comporta    la    comunicazione,
archiviazione e, ove del caso, distruzione secondo modalita' previste
dalla normativa vigente. 
 
 
          Note agli articoli 1065 e 1066: 
          - Per  il  testo  degli  articoli  67  e  112  del  decreto
          legislativo n. 196 del 2003  si  vedano  le  note  all'art.
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