Art. 1083 
 
        Riconoscimento della dipendenza da causa di servizio 
 
1. L'accertamento della dipendenza da causa di servizio per i fattori
e  le  circostanze  indicate  all'articolo  1079,  comma   1,   delle
infermita' o patologie tumorali permanentemente invalidanti, o da cui
consegua il decesso nei casi previsti dall'articolo 1907 del  codice,
e' espresso dagli organi di cui all'articolo 1081, secondo i  criteri
di cui all'articolo 1082. 
2. La Direzione generale provvede a ricevere le domande dei  soggetti
non dipendenti pubblici per l'attribuzione dell'elargizione di cui al
presente regolamento. La stessa Direzione generale cura l'istruttoria
delle domande, accertando presso  le  Forze  armate  o  le  Forze  di
polizia, ad ordinamento militare o civile, le circostanze di tempo  e
di luogo indicate dall'interessato, e redige un dettagliato  rapporto
avendo cura di far risultare se siano in corso procedimenti da  parte
dell'autorita' giudiziaria. 
3. Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 1907
del  codice,  la  Direzione  generale  adotta  il  provvedimento   di
riconoscimento della dipendenza da causa di  servizio  sulle  domande
presentate dai dipendenti del Ministero della difesa e  dai  soggetti
non dipendenti pubblici. Per i dipendenti  di  altre  amministrazioni
pubbliche, la Direzione generale  provvede  alla  trasmissione  degli
atti  alle  Amministrazioni  competenti  ai  fini  dell'adozione  del
provvedimento.