Art. 1083 Riconoscimento della dipendenza da causa di servizio 1. L'accertamento della dipendenza da causa di servizio per i fattori e le circostanze indicate all'articolo 1079, comma 1, delle infermita' o patologie tumorali permanentemente invalidanti, o da cui consegua il decesso nei casi previsti dall'articolo 1907 del codice, e' espresso dagli organi di cui all'articolo 1081, secondo i criteri di cui all'articolo 1082. 2. La Direzione generale provvede a ricevere le domande dei soggetti non dipendenti pubblici per l'attribuzione dell'elargizione di cui al presente regolamento. La stessa Direzione generale cura l'istruttoria delle domande, accertando presso le Forze armate o le Forze di polizia, ad ordinamento militare o civile, le circostanze di tempo e di luogo indicate dall'interessato, e redige un dettagliato rapporto avendo cura di far risultare se siano in corso procedimenti da parte dell'autorita' giudiziaria. 3. Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 1907 del codice, la Direzione generale adotta il provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio sulle domande presentate dai dipendenti del Ministero della difesa e dai soggetti non dipendenti pubblici. Per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, la Direzione generale provvede alla trasmissione degli atti alle Amministrazioni competenti ai fini dell'adozione del provvedimento.