Articolo 141
   Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali
  1.  I  consigli  comunali e provinciali vengono sciolti con decreto
del   Presidente   della   Repubblica,   su   proposta  del  Ministro
dell'interno:
    a)  quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e
persistenti  violazioni  di legge, nonche' per gravi motivi di ordine
pubblico;
    b)  quando  non  possa essere assicurato il normale funzionamento
degli organi e dei servizi per le seguenti cause:
      1)  impedimento  permanente,  rimozione, decadenza, decesso del
sindaco o del presidente della provincia;
      2) dimissioni del sindaco o del presidente della provincia;
      3)  cessazione  dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero
rese anche con atti separati purche' contemporaneamente presentati al
protocollo  dell'ente, della meta' piu' uno dei membri assegnati, non
computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia;
      4)  riduzione  dell'organo  assembleare  per  impossibilita' di
surroga alla meta' dei componenti del consiglio;
    c) quando non sia approvato nei termini il bilancio.
  2.  Nella  ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il
termine  entro  il  quale il bilancio deve essere approvato senza che
sia  stato  predisposto  dalla  giunta  il  relativo schema, l'organo
regionale di controllo nomina un commissario affinche' lo predisponga
d'ufficio  per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando
il  consiglio  non  abbia approvato nei termini di legge lo schema di
bilancio  predisposto  dalla  giunta, l'organo regionale di controllo
assegna  al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri,
un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso
il    quale    si   sostituisce,   mediante   apposito   commissario,
all'amministrazione  inadempiente.  Del  provvedimento sostitutivo e'
data  comunicazione  al  prefetto  che  inizia  la  procedura  per lo
scioglimento del consiglio.
  3.  Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1) della lettera
b)  del  comma  1,  con  il  decreto di scioglimento si provvede alla
nomina  di  un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli
con il decreto stesso.
  4.  Il  rinnovo  del  consiglio  nelle ipotesi di scioglimento deve
coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.
  5.   I   consiglieri   cessati   dalla  carica  per  effetto  dello
scioglimento   continuano   ad   esercitare,  fino  alla  nomina  dei
successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.
  6. Al decreto di scioglimento e' allegata la relazione del Ministro
contenente  i  motivi del provvedimento; dell'adozione del decreto di
scioglimento  e'  data  immediata  comunicazione  al  Parlamento.  Il
decreto  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
italiana.
  7.  Iniziata  la  procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa
del  decreto  di  scioglimento,  il  prefetto,  per motivi di grave e
urgente  necessita',  puo'  sospendere,  per  un periodo comunque non
superiore  a  novanta  giorni,  i  consigli  comunali e provinciali e
nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente.
  8.   Ove   non  diversamente  previsto  dalle  leggi  regionali  le
disposizioni  di  cui  al  presente  articolo si applicano, in quanto
compatibili, agli altri enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 ed
ai   consorzi   tra   enti   locali.  Il  relativo  provvedimento  di
scioglimento  degli  organi  comunque denominati degli enti locali di
cui   al   presente  comma  e'  disposto  con  decreto  del  Ministro
dell'interno.