Art. 142
          Rimozione e sospensione di amministratori locali

  1.  Con decreto del Ministro dell'interno il sindaco, il presidente
della provincia, i presidenti dei consorzi e delle comunita' montane,
i  componenti  dei consigli e delle giunte, i presidenti dei consigli
circoscrizionali possono essere rimossi quando compiano atti contrari
alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per
gravi motivi di ordine pubblico.
  2.   In  attesa  del  decreto,  il  prefetto  puo'  sospendere  gli
amministratori di cui al comma 1 qualora sussistano motivi di grave e
urgente necessita'.
  3. Sono fatte salve le disposizioni dettate dagli articoli 58 e 59.