Art. 144
   Commissione straordinaria e Comitato di sostegno e monitoraggio

  1.  Con  il  decreto  di  scioglimento  di  cui all'articolo 143 e'
nominata  una commissione straordinaria per la gestione dell'ente, la
quale  esercita  le attribuzioni che le sono conferite con il decreto
stesso.   La  commissione  e'  composta  di  tre  membri  scelti  tra
funzionari dello Stato, in servizio o in quiescenza, e tra magistrati
della  giurisdizione  ordinaria  o  amministrativa  in quiescenza. La
commissione  rimane  in  carica fino allo svolgimento del primo turno
elettorale utile.
  2.  Presso  il  Ministero  dell'interno e' istituito, con personale
della  amministrazione,  un  comitato  di  sostegno e di monitoraggio
dell'azione  delle  commissioni straordinarie di cui al comma 1 e dei
comuni riportati a gestione ordinaria.
  3.   Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  adottato  a  norma
dell'articolo  17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
determinate  le  modalita'  di  organizzazione  e funzionamento della
commissione  straordinaria per l'esercizio delle attribuzioni ad essa
conferite, le modalita' di pubblicizzazione degli atti adottati dalla
commissione   stessa,   nonche'  le  modalita'  di  organizzazione  e
funzionamento, del comitato di cui al comma 2.