Art. 145
                       Gestione straordinaria

  1.  Quando  in  relazione  alle  situazioni  indicate  nel  comma 1
dell'articolo  143  sussiste  la necessita' di assicurare il regolare
funzionamento  dei  servizi  degli  enti  nei  cui confronti e' stato
disposto lo scioglimento, il prefetto, su richiesta della commissione
straordinaria  di  cui  al  comma 1 dell'articolo 144, puo' disporre,
anche in deroga alle norme vigenti, l'assegnazione in via temporanea,
in  posizione  di  comando  o distacco, di personale amministrativo e
tecnico  di  amministrazioni  ed enti pubblici, previa intesa con gli
stessi,  ove  occorra  anche  in  posizione  di  sovraordinazione. Al
personale  assegnato  spetta  un compenso mensile lordo proporzionato
alle  prestazioni  da  rendere,  stabilito dal prefetto in misura non
superiore  al  50  per  cento  del  compenso spettante a ciascuno dei
componenti  della  commissione straordinaria, nonche', ove dovuto, il
trattamento  economico  di  missione  stabilito  dalla  legge  per  i
dipendenti   dello  Stato  in  relazione  alla  qualifica  funzionale
posseduta  nell'amministrazione di appartenenza. Tali competenze sono
a  carico dello Stato e sono corrisposte dalla prefettura, sulla base
di idonea documentazione giustificativa, sugli accreditamenti emessi,
in   deroga   alle  vigenti  disposizioni  di  legge,  dal  Ministero
dell'interno.  La prefettura, in caso di ritardo nell'emissione degli
accreditamenti  e'  autorizzata  a  prelevare le somme occorrenti sui
fondi  in  genere  della  contabilita' speciale. Per il personale non
dipendente  dalle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato.
la  prefettura  provvede  al  rimborso  al  datore  di  lavoro  dello
stipendio  lordo,  per la parte proporzionalmente corrispondente alla
durata  delle  prestazioni  rese. Agli oneri derivanti dalla presente
disposizione  si  provvede con una quota parte del 10 per cento delle
somme  di  denaro  confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n.
575,  e  successive modificazioni, nonche' del ricavato delle vendite
disposte  a  norma dell'articolo 4, commi 4 e 6, del decreto-legge 14
giugno  1989,  n.  230,  convertito,  con modificazioni dalla legge 4
agosto  1989,  n.  282, relative ai beni mobili o immobili ed ai beni
costituiti in azienda confiscati ai sensi della medesima legge n. 575
del  1965.  Alla scadenza del periodo di assegnazione, la commissione
straordinaria   potra'   rilasciare,  sulla  base  della  valutazione
dell'attivita'    prestata    dal   personale   assegnato,   apposita
certificazione di lodevole servizio che costituisce titolo valutabile
ai  fini  della  progressione  di  carriera  e nei concorsi interni e
pubblici  nelle  amministrazioni  dello  Stato, delle regioni e degli
enti locali.
  2. Per far fronte a situazioni di gravi disservizi e per avviare la
sollecita   realizzazione   di   opere  pubbliche  indifferibili,  la
commissione  straordinaria di cui al comma 1 dell'articolo 144, entro
il  termine  di sessanta giorni dall'insediamento, adotta un piano di
priorita'  degli  interventi,  anche  con riferimento a progetti gia'
approvati  e non eseguiti. Gli atti relativi devono essere nuovamente
approvati dalla commissione straordinaria. La relativa deliberazione,
esecutiva a norma di legge, e' inviata entro dieci giorni al prefetto
il   quale,   sentito   il   comitato   provinciale   della  pubblica
amministrazione  opportunamente  integrato  con  i  rappresentanti di
uffici  tecnici  delle  amministrazioni  statali, regionali o locali,
trasmette  gli  atti  all'amministrazione  regionale territorialmente
competente  per  il tramite del commissario del Governo, o alla Cassa
depositi  e  prestiti, che provvedono alla dichiarazione di priorita'
di  accesso ai contributi e finanziamenti a carico degli stanziamenti
comunque   destinati   agli   investimenti   degli  enti  locali.  Le
disposizioni  del  presente comma si applicano ai predetti enti anche
in deroga alla disciplina sugli enti locali dissestati, limitatamente
agli  importi  totalmente  ammortizzabili  con  contributi  statali o
regionali ad essi effettivamente assegnati.
  3.  Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, a far tempo
dalla  data  di  insediamento  degli  organi e fino alla scadenza del
mandato  elettivo, anche alle amministrazioni comunali e provinciali,
i  cui  organi siano rinnovati al termine del periodo di scioglimento
disposto ai sensi del comma 1 dell'articolo 143.
  4.   Nei  casi  in  cui  lo  scioglimento  e'  disposto  anche  con
riferimento  a  situazioni  di  infiltrazione o di condizionamento di
tipo  mafioso,  connesse  all'aggiudicazione di appalti di opere o di
lavori  pubblici  o  di  pubbliche forniture, ovvero l'affidamento in
concessione  di servizi pubblici locali, la commissione straordinaria
di cui al comma 1 dell'articolo 144 procede alle necessarie verifiche
con  i poteri del collegio degli ispettori di cui all'articolo 14 del
decreto-legge  13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. A conclusione degli accertamenti,
la  commissione  straordinaria  adotta tutti i provvedimenti ritenuti
necessari  e  puo' disporre d'autorita' la revoca delle deliberazioni
gia'   adottate,   in   qualunque  momento  e  fase  della  procedura
contrattuale, o la rescissione del contratto gia' concluso.
  5.  Ferme  restando  le  forme  di partecipazione popolare previste
dagli  statuti in attuazione dell'articolo 8, comma 3, la commissione
straordinaria  di  cui  al  comma  1 dell'articolo 144, allo scopo di
acquisire ogni utile elemento di conoscenza e valutazione in ordine a
rilevanti  questioni  di interesse generale si avvale, anche mediante
forme  di consultazione diretta, dell'apporto di rappresentanti delle
forze   politiche   in  ambito  locale,  dell'Anci,  dell'Upi,  delle
organizzazioni   di   volontariato   e   di  altri  organismi  locali
particolarmente interessati alle questioni da trattare.